L’ennesimo dubbio amletico del contribuente muove a compassione la Suprema Corte.
Con la sentenza n. 29658/2021 la Corte di Cassazione ha infatti cassato l’esistenza di un obbligo impositivo a fronte di un’occupazione abusiva dell’immobile.
In verità la Corte aveva già espresso il medesimo orientamento in tema di esproprio e di immobili oggetto di leasing ma, di fatto, mai consegnati.
La legge stessa (art. 3-ter del d.l. 73/2021) ha espressamente previsto l’esenzione IMU per il 2021 per le persone fisiche proprietarie di un immobile concesso in locazione ad uso abitativo e che abbiano ottenuto il provvedimento di convalida di sfratto.
A quanto sembra, è irrilevante la mera capacità dell’immobile di produrre frutti ai fini dell’obbligo tributario.
Il principio ha un’immediata evidenza pratica: se non ho la possibilità di godere dell’immobile o di ricavarne un reddito, a che titolo devo pagare l’IMU?
Il principio è confermato dal “decreto sostegni bis” che disciplina le modalità di rimborso IMU per gli immobili abitativi locati con inquilino soggetto a sfratto per morosità.
Resta da chiedersi perché i giudici di merito dormano sugli allori e sia necessario arrivare in Cassazione perché la ragione trionfi.