Nella locazione degli immobili commerciali può emergere la necessità di richiedere una licenza per l'esercizio dell'attività.
Qual è la sorte della licenza commerciale per i commercianti prossimi alla pensione?
Mediante la rottamazione della licenza commerciale i lavoratori titolari di esercizi di vicinato possono percepire un indennizzo mensile fino a 3 anni dalla deadline prevista per il maturare della pensione.
Tale misura, prevista originariamente dal d.lgs. 207/1996 in via temporanea, è stata definitivamente stabilizzata dalla legge finanziaria 2019.
In particolare, l’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che svolgono, in qualità di titolari o coadiutori*, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche affiancata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia su area pubblica (anche se in forma itinerante) che privata, e che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2019.
L’indennizzo è finanziato mediante l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Vediamo, nel dettaglio, quali sono le modalità per accedere alla rottamazione.
* Il coadiutore, altrimenti detto “coadiuvante”, è il soggetto (persona fisica) che svolge la propria attività a favore del titolare di un’impresa individuale, di un’impresa familiare o del socio.
Il coadiutore è legato al titolare di un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’indennizzo i soggetti persone fisiche o soci di società di persone nonché rappresentanti o agenti di commercio che, alla data del 1° gennaio 2019, erano già in possesso dei seguenti requisiti:
a) oltre 57 (donne) o 62 anni di età (uomini);
b) anzianità (in qualità di titolare o coadiutore) al momento della cessazione dell’attività di almeno 5 anni di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell’attività commerciale dal 1° gennaio 2019;
b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro degli esercenti il commercio e dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per l’anno 2019 l’indennizzo mensile ammonta a € 513,01.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Quanto all’importo, l’indennizzo eguaglia il trattamento minimo pensionistico previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
L’erogazione viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche dei commercianti.
Il trattamento spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero 60 anni, se donna.
Il beneficio è incompatibile con qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato.
La domanda può essere inoltrata telematicamente attraverso il servizio “Domanda di indennità commercianti” disponibile sul sito dell’INPS oppure tramite i patronati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
* D.lgs. 207/1996, «Attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale»
* D.lgs. 114/1998, «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
* Decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 252/1999
* Circolare del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 903484/1999, «Indicazioni necessarie all’attivazione della concessione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs.114/1998»
* Circolare del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato n. 902411/2000, «Indicazioni necessarie alla riattivazione della concessione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs.114/1998»
* L. 145/2018 (finanziaria 2019), «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»