Il 1° maggio 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 36/2022, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Il comma 4 ter dell’articolo 18 del decreto dispone alcune modifiche all’art. 119 del d.l. 34/2020 (decreto rilancio) con riferimento alla misura del bonus acquisti.
Ricordiamo che il bonus acquisti consiste in una detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi (trainanti) di riduzione del rischio sismico e di eliminazione delle barriere architettoniche (intervento trainato) effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione e aventi ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di interi edifici siti nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
Gli interventi sono ammessi al beneficio anche se comportano variazioni plano-volumetriche, purché queste siano consentite dalle norme urbanistiche vigenti.
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 119 DEL DECRETO RILANCIO
In particolare, l’articolo 18, comma 4 ter, del d.l. 34/2022, ha inserito all’art. 119, comma 4, del decreto rilancio, il seguente periodo: «Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022».
Semplificando, gli acquirenti di immobili oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico possono beneficiare del bonus acquisti purché:
a) abbiano sottoscritto il contratto preliminare di compravendita alla data del 30 giugno 2022, debitamente registrato;
b) siano stati versati gli acconti mediante lo strumento dello sconto in fattura;
c) sia maturato il relativo credito di imposta;
d) l’acquirente abbia ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
e) i lavori siano stati collaudati;
f) il collaudatore abbia rilasciato asseverazione attestante il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e l'accatastamento dell'immobile almeno in categoria F/4 (immobili in corso o in attesa di definizione).
In sostanza, nella previgente disciplina la deadline del 30 giugno 2022 si riferiva alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Superata questa data, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, l’acquirente poteva usufruire soltanto del bonus acquisti ordinario, nella misura ridotta del 75-85%.
Grazie alla novella legislativa, l’acquirente potrà beneficiare del bonus, nella misura del 110%, purché l’atto definitivo di compravendita sia stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2022.