Il 10 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha pubblicato un provvedimento (Prot. n. 2022/202205) recante «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022».
L’intervento dell’AdE si è reso necessario a causa del nuovo disposto dell’articolo 121 del decreto rilancio (d.l. 34/2020, come modificato dai dd.ll. 4/2022 e 50/2022), relativo alle opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito) per i principali bonus edilizi.
Alla luce delle possibilità per il contribuente di effettuare due ulteriori cessioni del credito alle banche e agli intermediari finanziari indicati dall’art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario, d.lgs. 385/1993), e stante la generale facoltà per le banche e i gruppi bancari di cedere, a loro volta, il credito ai clienti professionali privati, la circolare AdE 10 giugno 2022 è intervenuta a dettare norme di raccordo con le nuove evidenze legislative.
Indichiamo schematicamente le modifiche apportate alla circolare AdE 35873/2022:
a) Eliminazione del divieto di ulteriori cessioni del credito
Dalla circolare AdE 35873/2022 viene espunto il divieto di ulteriori cessioni del credito originariamente previsto.
In particolare:
1. i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I successivi cessionari possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati (banche, gruppi bancari e intermediari finanziari indicati all’art. 106 del TUB).
I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola, ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
2. i primi cessionari del credito possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.
Tuttavia, se la comunicazione dell’opzione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
3. le banche e i gruppi bancari possono sempre cedere il credito ai clienti professionali privati all’articolo 6, comma 2-quinquies, del TUF (Testo Unico Finanziario, d.lgs. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
4. Si conferma la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione dell’art. 121 del decreto rilancio.
b) Scadenza per la comunicazione delle opzioni
Le comunicazioni dell’opzione avvengono a cura del soggetto cedente.
Il termine di scadenza per la comunicazione delle opzioni viene fissato nel 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione; se si tratta di ratei residui non goduti in detrazione, la comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Le comunicazioni inviate secondo le predette modalità possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile, deadline oltre la quale non sarà più possibile modificare la comunicazione.
c) Conferma preventiva dell’opzione
I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Piattaforma cessione crediti).
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta rispettando gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti.
Per i crediti oggetto delle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente (sempre tramite la Piattaforma cessione crediti) la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.