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AFFITTO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

  • 25/09/2022
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Cos’è l’azienda?
Quali sono le vicende giuridiche che la riguardano?

L’AZIENDA

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).
Tali beni possono essere materiali (macchinari) o immateriali (brevetti).
Ciò che accomuna tali beni è la destinazione di scopo, ovvero l’esercizio dell’attività produttiva.

IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Il trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) comporta il trasferimento della proprietà dei beni compresi nell’azienda e della titolarità dei rapporti giuridici ad essa inerenti.
Il trasferimento viene disciplinato sotto i profili della successione dei contratti e della sorte dei rapporti (attivi e passivi) facenti capo all’imprenditore.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI (2558 c.c.)

«Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso, la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto».
Dal tenore della disposizione si evince che:

1. l’acquirente non subentra automaticamente nei contratti di natura personale stipulati per l’esercizio dell’azienda (come, ad esempio, il contratto di locazione commerciale).
Per gli altri rapporti, il subentro è invece automatico (non occorre una pattuizione espressa) salvo patto contrario;

2. nonostante il subentro automatico, all’altro contraente è riconosciuto il diritto di recesso, purché si tratti di giusta causa.

È chiaro che il subentro automatico, previsto al fine di preservare l’integrità aziendale e la funzionalità produttiva dell’azienda, non può pregiudicare la libertà contrattuale dei terzi contraenti, che devono tuttavia addurre ragioni valide (giusta causa) per non voler proseguire il rapporto contrattuale con il l’acquirente.


CREDITI E DEBITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA (2559-60 c.c.)

«La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante».
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».

In parole semplici:

a) Regime dei crediti: la cessione ha un’efficacia diversa a seconda del soggetto interessato.
Per il debitore vale la notifica o l’accettazione della cessione; per i terzi l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
La buona fede libera il debitore che ha pagato all’alienante.

b) Regime dei debiti: l’alienante non è mai liberato dai debiti anteriori al trasferimento salvo liberazione dei creditori (il consenso deve essere espresso).
L’acquirente di un’impresa commerciale (cioè l’impresa che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ex. art. 2082 c.c.) risponde in solido con l’alienante dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

USUFRUTTO E AFFITTO DI AZIENDA (2561-1 c.c.)

«L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta* che la contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica la disciplina prevista per gli abusi dell’usufruttuario (art. 1015 c.c.). La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto. Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell’azienda».

* La ditta (art. 2563), rappresenta, assieme all’insegna e al marchio, uno dei segni distintivi dell’impresa e deve essere composta almeno dal cognome o dalla sigla dell’imprenditore.

L’AFFITTO D’AZIENDA

Conformemente al dettato dell’art. 2555, secondo la Suprema Corte il contratto di affitto di azienda ha ad oggetto il complesso dei beni destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale ma tale contratto diverge dalla locazione commerciale per l’oggetto del contratto: nella locazione commerciale, infatti, l’oggetto è soltanto il bene immobile in cui esercitare l’attività e non anche i beni ad essa strumentali (Corte Cass. 13689/2001).
Per maggiori dettagli sulle vicende del contratto di locazione in riferimento all’affitto e al trasferimento d’azienda rimandiamo a un nostro precedente articolo.

Le disposizioni dettate per il trasferimento di azienda si applicano anche all’usufrutto e all’affitto di azienda per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

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