Cos’è l’antiriciclaggio?
Si tratta di un adempimento obbligatorio per taluni professionisti (mediatori immobiliari, avvocati, commercialisti, notai), finalizzato alla prevenzione dei reati connessi al reimpiego di flussi di denaro di provenienza illecita.
Il mediatore immobiliare ha l’obbligo di predisporre la pratica antiriciclaggio quando entra in contatto con il venditore/locatore, in sede di conferimento dell’incarico, o dell’acquirente, in fase di accettazione della proposta di acquisto/locazione.
L’antiriciclaggio deve essere redatto entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico (anche se verbale) o dall’accettazione della proposta nei seguenti casi:
* compravendita (sempre);
* locazione (solo se il canone è superiore a euro 10.000 mensili);
* mera consulenza, se a titolo oneroso, e a prescindere da una futura attività di mediazione.
IL FASCICOLO DI VERIFICA
La compilazione dell’antiriciclaggio si snoda in due fasi:
a) predisposizione del fascicolo di verifica;
b) predisposizione del fascicolo di rischio.
Per la redazione fascicolo di verifica il cliente (venditore/locatore e acquirente/conduttore) è tenuto a fornire al professionista:
* i propri dati anagrafici;
* l’indirizzo di residenza;
* gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
* la dichiarazione circa l’esistenza di un legame di parentela o affinità con persone politicamente esposte;
* scopo dell’operazione;
* origine dei fondi.
In caso di persona giuridica è necessario richiedere una visura camerale per poter individuare i titolari effettivi dell’ente, ovvero i soggetti nel cui interesse effettivo l’attività si svolge.
È bene sottolineare che le dichiarazioni inerenti ai dati menzionati promanano dal cliente, che è responsabile penalmente in caso di false dichiarazioni.
Per tali ragioni è bene verificare sempre la correttezza dei dati inseriti prima di sottoscrivere il fascicolo di verifica.
Il cliente avrà cura di sottoscrivere anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
IL FASCICOLO DI RISCHIO
In un secondo momento il mediatore dovrà integrare il fascicolo di verifica inserendo i dati relativi alla tipologia e al valore della transazione, nonché alla gradazione del rischio dell’operazione sotto il profilo finanziario, compilando anche il c.d. “fascicolo di rischio”.
La compilazione di questa sezione è interamente demandata al professionista.
Infine, la pratica deve essere collazionata, timbrata e sottoscritta dal professionista, che ha l’obbligo di conservare la documentazione per un periodo di 10 anni.
LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Nella predisposizione del fascicolo antiriciclaggio è importante prestare particolare attenzione quando una delle parti è appartiene a persone politicamente esposte (d’ora in poi PPE).
La definizione di PPE è importante al fine di individuare i soggetti parte della transazione nonché la fonte di provenienza del denaro impiegato nell’operazione (la c.d. “origine dei fondi”).
Nel caso di PPE l’indicazione dell’origine dei fondi è obbligatoria.
Poiché non tutti potrebbero essere edotti circa la nozione di PPE, è opportuno fornire un’informativa al cliente in sede di compilazione del fascicolo di verifica.
Sono PPE le persone che rivestono cariche istituzionali come specificato dall’art. 1, comma 2, lettera dd), numeri 1.1-1.9, d.lgs. 90/2017.
In particolare, sono PPE le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche:
a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle Autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
FAMILIARI DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Sono familiari di PPE (art. 1, comma 2, lettera dd, n. 2, d.lgs. 90/2017):
a) i genitori;
b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
c) i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
SOGGETTI CON CUI LE PPE HANNO LEGAMI STRETTI
Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, (art. 1, comma 2, lettera dd, n. 3, d.lgs. 90/2017):
a) le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari (punto modificato dal d.lgs. 125/2019);
b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
IL D.LGS. 195/2021
Gli ultimi aggiornamenti in materia di antiriciclaggio sono stati apportati dal d.lgs. 195/2021 in attuazione della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio.
Il decreto realizza un’armonizzazione delle fattispecie di reato coinvolte al fine di assicurare un trattamento sanzionatorio uniforme e coerente nei Paesi europei.
Si allude, in particolare, ai reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio, nonché impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Nuove norme sono dettate anche in tema di giurisdizione nell’intento di rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità all’interno della UE.