Il decreto “Semplificazioni fiscali” (d.l. 73/2022) ha introdotto alcune interessanti modifiche di natura fiscale che interessano il settore immobiliare.
Tra queste va menzionato l’art. 7 del decreto che detta disposizioni in merito alla c.d. “bollinatura”, cioè l’attestazione di congruità del canone nelle locazioni agevolate (3+2).
Il decreto semplificazioni fiscali dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto 2022.
In attesa della conversione in legge, vediamo quali sono le modifiche apportate in materia.
LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
L’art. 2, comma 3, della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) consente alle parti di stipulare, in alternativa ai contratti di locazione a canone libero (4+4), contratti di locazione differenti, purché di durata non inferiore a 3 anni e rinnovabile per altri 2, definendo il valore del canone (e altre condizioni contrattuali) sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Ecco perché si parla di locazioni a canone concordato.
Tali accordi devono essere redatti nel rispetto dei criteri indicati dal decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, n. 15; sono depositati presso ogni comune dell’area territoriale interessata a cura delle organizzazioni firmatarie.
Per il territorio del comune di Roma Capitale l’ultimo accordo è stato siglato il 27 febbraio 2019.
La consultazione integrale del documento è disponibile al link istituzionale del comune di Roma:
Nell’accordo sono disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti:
a) criteri per il calcolo della superficie convenzionale nei contratti agevolati;
b) criteri per il calcolo della superficie convenzionale nei contratti transitori ordinari;
c) determinazione del canone massimo dell’alloggio sociale (accordi integrativi);
d) disciplina degli oneri accessori (come da tabelle allegate all’accordo);
e) modalità di rinnovo e aggiornamento dell’accordo.
LA LOCAZIONE NON ASSISTITA
Quanto il contratto di locazione agevolato non è redatto dalle associazioni di categoria precedentemente menzionate, si parla di locazione “non assistita”.
Ciò significa che il contratto è redatto in autonomia dalle parti, con l’eventuale assistenza dei professionisti del settore (mediatori immobiliari, avvocati ecc.).
In tal caso, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali connesse alla locazione concordata, è necessario che il contratto sia accompagnato da un’attestazione di rispondenza che accerti la congruità sotto il profilo economico (importo del canone di locazione) e normativo del contratto all’accordo siglato dalle associazioni di categoria.
LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Nella normativa previgente al decreto semplificazioni fiscali l’attestazione di rispondenza doveva essere rilasciata ogni qual volta veniva stipulato un nuovo contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito nelle aree interessate dall’accordo territoriale.
L’art. 7 del d.l. 73/2022 ha eliminato la necessità di rinnovare l’attestazione di rispondenza già rilasciata per un dato immobile, purché questo non abbia, nel frattempo, subìto modifiche e non siano intervenute variazioni negli accordi territoriali.
Il decreto ha esteso, in sostanza, la validità della bollinatura snellendo le pratiche burocratiche.
La novella legislativa si applica, oltre che ai contratti a canone agevolato, anche ai contratti di locazione transitori e a quelli destinati agli studenti universitari.
Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate chiarire quali siano le modifiche alle caratteristiche dell’immobile tali da richiedere il rilascio di una nuova attestazione di rispondenza.