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COME UTILIZZARE LA PIATTAFORMA DI CESSIONE DEI CREDITI

  • 23/07/2022
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Nel mese di giugno 2022 la Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate (AdE) ha pubblicato una Guida all’utilizzo della piattaforma di cessione dei crediti.

Il documento ha lo scopo di semplificare la fruibilità del sistema da parte del contribuente e favorire il monitoraggio di tutti i passaggi relativi alle cessioni per una più efficiente gestione della procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come specificato in premessa dalla stessa AdE, la piattaforma rappresenta esclusivamente uno strumento che garantisce l’efficacia, ai fini fiscali, della cessione del credito, senza avere alcuna valenza probatoria circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, gravando sul contribuente l’onere di provarne documentalmente l’esistenza.


I CREDITI OGGETTO DI CESSIONE


Quali crediti possono essere gestiti tramite la piattaforma?


a) i crediti derivanti dai bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura;

b) il tax credit vacanze di cui beneficiano le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che abbiano applicato sconti ai propri clienti (art. 176 del decreto rilancio);

c) il credito di imposta per l’aiuto alla crescita economica (c.d. “credito ACE”, art. 19, d.l. 73/2021) per imprenditori individuali e imprese giuridiche.


ACCESSO ALLA PIATTAFORMA


Alla piattaforma si accede dopo essere entrati nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguire è necessario cliccare su "Servizi/Agevolazioni/Piattaforma cessione crediti".

Nella homepage della piattaforma compaiono quattro sezioni:


1. Monitoraggio crediti: permette di consultare il quadro sinottico dei crediti in base alla tipologia e all’anno di riferimento;

2. Cessione crediti: vi compaiono i crediti che possono ancora formare oggetto di cessione in relazione alle disposizioni di legge;

3. Accettazione crediti/sconti: in questa sezione sono elencati i crediti in attesa di accettazione o rifiuto (mai parziali).

L’accettazione della transazione è condizione necessaria per procedere alla ulteriore cessione del credito o alla compensazione tramite F24. In tabella vengono riportati gli estremi del credito (importo, anno, codice fiscale del cedente) nonché le successive opzioni di cedibilità;

4. Lista movimenti: tale funzionalità mostra lo storico di tutte le comunicazioni di cessione effettuate per ogni singolo credito. Ciascuna funzione ha una configurazione differente, a seconda che il credito oggetto di cessione sia tracciabile o non tracciabile.

Sono tracciabili i crediti riconducibili a crediti saldati con strumenti di pagamento tracciabili, ovvero:

a) carta di credito;

b) carta di debito (bancomat);

c) carta prepagata;

d) assegno bancario o circolare;

e) bonifico bancario.

In via residuale, è tracciabile ogni operazione che consenta di individuare la transazione e l’identificazione del contribuente.

Ricordiamo, inoltre, che secondo le nuove misure anti-frodi, dal 1° maggio 2022 i crediti devono essere associati a un codice univoco, da comunicare in occasione di ogni cessione.


Secondo la nomenclatura utilizzata dalla Guida, i crediti (tracciabili e non) si distinguono a loro volta in quattro categorie:


1. Crediti ricevuti, ovvero ceduti all’utente da altri soggetti, oppure maturati direttamente in capo all’utente.

Questi possono avere diversi stadi:

a) in attesa di accettazione;

b) accettati;

c) rifiutati.

I crediti maturati dall’ utente sono impostati di default come “accettati”;

2. Crediti ceduti, con l’indicazione dell’eventuale accettazione della cessione;

3. Crediti utilizzati in compensazione tramite F24, o contenuti in modelli F24 in corso di perfezionamento (c.d. credito “prenotato”). L’ utilizzazione del credito in compensazione presuppone che questo sia stato accettato;

4. Crediti residui, ancora cedibili o utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Accanto al singolo credito vengono riportate le opzioni di cedibilità (se consentite).


CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI CEDIBILI


In base alle diverse modificazioni normative che hanno interessato la materia e ai passaggi che le cessioni hanno nel frattempo subìto, coesistono differenti regimi di cedibilità:


a) crediti cedibili a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, gruppi bancari, imprese di assicurazione);

b) crediti cedibili due volte a soggetti qualificati;

c) crediti cedibili una volta a soggetti qualificati;

d) crediti cedibili più volte a chiunque;

e) crediti cedibili una volta a chiunque;

f) crediti cedibili dalle banche esclusivamente ai propri correntisti;

g) crediti non più cedibili per esaurimento del ciclo di circolazione.


Vuoi conoscere maggiori dettagli sulla cessione del credito nei bonus edilizi?

Leggi il nostro articolo!


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