Il comune di Roma, come anche i comuni italiani caratterizzati dalla presenza di un centro storico di notevole rilevanza sotto il profilo artistico e culturale,
ha da tempo introdotto il principio del contingentamento delle licenze all’interno di determinate aree della città, al fine di preservarne il decoro.
In particolare, la ratio è riqualificare le aree di maggior pregio nonché impedire l’involgarimento del commercio, dando priorità ad attività commerciali di livello qualitativamente alto e garantendo uno sviluppo imprenditoriale sano.
Il contingentamento prevede che le licenze siano a numero chiuso, con possibilità di ammettere il sub-ingresso nell'attività.
La limitazione si riferisce al numero delle attività e non al numero dei locali.
LE AREE CONTINGENTATE
Per Roma Capitale le aree soggette al contingentamento delle licenze sono le seguenti:
* Città Storica (riconosciuta sito Unesco) e Rioni
* proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città
* basilica di San Paolo Fuori le Mura
Per capire se un’attività subisce delle limitazioni, è necessario individuare l’indirizzo del locale e verificare se questo rientra nelle aree sopra descritte.
Attraverso il Sistema Informativo Territoriale – NIC è possibile accedere a tutte le informazioni geografiche e alle mappe relative al comune di Roma:
TIPOLOGIE COMMERCIALI E ARTIGIANALI CONSENTITE NEL COMUNE DI ROMA
L’art. 4 della deliberazione A.C. 17 aprile 2018, n. 47 del comune di Roma (come modificato dalla successiva delibera del 2019) indica le attività artigianali e commerciali consentite all’interno della Città Storica, che determinano una diversa gradazione della licenza:
a) esercizi di vicinato (licenza standard): effettuano vendita al dettaglio con superficie non superiore a 250 mq
b) medie strutture di vendita: effettuano attività di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq
c) grandi strutture di vendita: vendita con superficie superiore a 2.500 mq (l’apertura è consentita solo in aree specifiche indicate nella deliberazione n. 47)
Nei casi b) e c) l’apertura è consentita nella Città Storica secondo la normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (modifiche apportate dalla delibera A.C. 25 giugno 2019, n. 48).
d) laboratori artigiani rientranti tra le imprese artigiane ex art. 6 della legge regionale 3/2015.
LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È POSSIBILE IL SUB-INGRESSO
Per le attività indicate dal decreto SCIA 2 il cessionario può effettuare una comunicazione di sub-ingresso, anche temporaneo.
Ciò presuppone, naturalmente, l’esistenza di una licenza originaria che verrà intestata al subentrante.
Ecco, a titolo esemplificativo, le attività per cui è possibile esercitare il sub-ingresso nel commercio su aree private:
* esercizio di vicinato nel settore alimentare e non
* media struttura di vendita alimentare e non
* grande struttura di vendita alimentare e non
* commercio all’ingrosso alimentare e non
* vendita in spacci interni
* vendita esclusivamente tramite apparecchi automatici
* vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione
* vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore
Nel commercio su aree pubbliche il sub-ingresso è consentito nella somministrazione di alimenti e bevande (anche nelle zone tutelate).
COME SI ESERCITA IL SUB-INGRESSO
Alla SCIA (Segnalazione certificata di attività) di cessazione dell’attività produttiva da parte dell’originario titolare seguirà la comunicazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del subentro del cessionario: in virtù del contingentamento nelle aree tutelate, la licenza non può sussistere contemporaneamente per entrambi i soggetti, e affinché il cessionario la acquisti, il titolare originario la deve “restituire” al comune.
Perché il subentro sia efficace è comunque necessario che il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Se il subentro è temporaneo, la licenza tornerà in capo al titolare originario purché questi nel frattempo abbia mantenuto i requisiti richiesti dalla legge, e comunque sempre previo placet dell’amministrazione comunale.
Se il cessionario non presenta la comunicazione di subingresso non può esercitare l’attività, incorrendo nella sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17-bis TULPS).
Quando si sceglie di aprire o di investire in un’attività commerciale, è bene scegliere con cura, in base al brand e alla tipologia di attività esercitata, quale sia l’area commerciale più opportuna, tenendo in considerazione i vincoli giuridici rappresentati dal contingentamento delle licenze.
RIFERIMENTI NORMATIVI
* R.d. 773/1931, TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»
* R.d. 635/1940, «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»
* D.Lgs. 114/1998 (decreto Bersani), «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
* Legge 248/2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
* Deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 2008, n. 18, Piano regolatore generale del comune di Roma
* D.Lgs. n. 222/2016 (decreto SCIA 2), «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»
* Deliberazione A.C. 17 aprile 2018, n. 47 del comune di Roma, «Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica»
* Deliberazione A.C. 25 giugno 2019, n. 48 del comune di Roma, «Modifica del regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018»