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COME PRESENTARE LA SCIA PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

  • 03/06/2022
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Nel comune di Roma la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) va presentata telematicamente al SUAP (Sportello unità produttive), compilando i relativi moduli e allegando la documentazione richiesta.
Si tratta della c.d. “SCIA semplificata”, distinta dalla SCIA ordinaria prevista dal TUE (Testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380/2001) e relativa al rilascio di titoli abilitativi edilizi.
I costi della SCIA variano in relazione alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di attività esercitata; possono arrivare fino alla somma di circa 1.000 euro, oltre ai diritti di istruttoria.
Successivamente alla presentazione della SCIA, l’ufficio comunale ne rilascia ricevuta di protocollo.
L’amministrazione invia l’esito della SCIA tramite pec nel termine di circa 30 giorni dalla presentazione della domanda.
È opportuno conservare una copia della domanda protocollata (assieme all’eventuale licenza) presso i locali in cui si esercita l’attività produttiva, in modo da agevolare le autorità in caso di controlli.
Quali sono i documenti da allegare alla SCIA?
I documenti richiesti riguardano l’attività e il locale prescelti nonché i requisiti del soggetto esercente.


Requisiti oggettivi

* planimetria del locale vidimata da un tecnico abilitato, previo sopralluogo, che ne attesta ubicazione e superficie
* visura catastale
* relazione tecnica asseverata, previo sopralluogo, attestante la conformità alla normativa urbanistico-edilizia e recante la firma digitale dal legale rappresentante della società
* contratto di locazione (in copia)
* certificato di agibilità del locale (rilasciato dall’ufficio tecnico del comune)
* concessione per occupazione di suolo pubblico (se richiesta) e quietanza di versamento della TOSAP
* comunicazione telematica di attività in deroga
* pratica prevenzione incendi (notifica ai Vigili del Fuoco)
* pratica sanitaria (notifica ASL), per gli esercizi alimentari

Le attività in deroga sono quelle a inquinamento scarsamente rilevante, indicate dall’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
In particolare, in sede di accertamento della conformità dei locali alle norme di legge, il tecnico attesta l’assenza o l’avventa eliminazione delle barriere architettoniche.


Requisiti soggettivi

* certificato di iscrizione Partita Iva
* attestato di soggiorno (se previsto)

* iscrizione alla tariffa rifiuti (AMA)

* possesso dei requisiti professionali (corsi professionali abilitanti, ad esempio HACCP per gli esercizi alimentari)

Qualora l’attività presupponga il possesso della licenza per l’attività di somministrazione, il titolare o preposto devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti e dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 71 del del d.lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

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