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I DIVERSI REGIMI AMMINISTRATIVI PER L’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

  • 03/06/2022
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Per poter esercitare un’attività produttiva di beni e servizi (commerciale o assimilata) è necessario farne richiesta al comune in cui l’attività si svolge.
La materia è regolata dalla legge 241/1990 (come modificata dalla l. 122/2010), che ha sostituito la SCIA alla DIA (Dichiarazione inizio attività) nella normativa statale e regionale.
Il decreto SCIA 2 (d.lgs. 222/2016) indica quali sono i diversi regimi amministrativi in relazione alle attività produttive.
Affinché l’attività sia esercitata conformemente alla legge, è necessario osservare le norme previste dal Piano regolatore generale nonché le delibere del comune in cui si esercita l’attività.

IL COMMERCIO SU AREA PRIVATA

Il commercio su area privata si distingue in base all’ampiezza e alla natura dell’attività esercitata:

a) esercizio di vicinato (alimentare e non)
b) media struttura di vendita (alimentare e non)
c) grande struttura di vendita (alimentare e non)
d) commercio all’ingrosso (alimentare e non)
e) vendita da parte di produttori agricoli
f) forme speciali di vendita

SETTORI COMMERCIALI

Il decreto SCIA 2 indica quali sono i settori soggetti ai regimi amministrativi ivi previsti:

* acconciatori e parrucchieri
* agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari
* allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo
* arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
* asili nido
* attività di spettacolo o intrattenimento
* autorimesse
* autoscuole
* centri di revisione di veicoli a motore
* commercio
* distributori di carburante
* facchinaggio
* impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
* meccanici, carrozzerie e gommisti
* sale giochi
* scuole nautiche
* somministrazione di alimenti e bevande
* strutture ricettive e stabilimenti balneari
* tintorie e lavanderie


REGIMI AMMINISTRATIVI

Accanto a ciascuna attività, la tabella A del decreto SCIA 2 riporta i regimi amministrativi da osservare per l’avviamento, ampliamento, trasferimento e cessazione dell’attività.
I regimi amministrativi sono cinque:

* Comunicazione
* SCIA semplificata
* SCIA unica
* SCIA condizionata ad atti di assenso
* Autorizzazione (o licenza)


COMUNICAZIONE (art. 19-bis, l. 241/1990)

Consiste nella mera comunicazione dell’avviamento dell’attività al comune in cui questa è esercitata. A Roma l’ufficio competente è il SUAP (Sportello unico per le attività produttive).
La comunicazione è richiesta, ad esempio, in caso di sub-ingresso in un’attività di somministrazione di cibi e bevande o in caso di cessazione dell’attività.

SCIA SEMPLIFICATA (art. 19, l. 241/1990)

La “SCIA semplificata”, va distinta dalla SCIA ordinaria prevista dal TUE (Testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380/2001) e relativa al rilascio di titoli abilitativi edilizi.
L’art. 19, comma 1, nella sua nuova formulazione, prevede che «Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA)».

La SCIA non si applica ai casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA il comune può vietare la prosecuzione dell’attività oppure richiederne l’adeguamento alla normativa vigente. Decorso il termine di 60 giorni dall’invio della SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire esclusivamente in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, l. 241/1990)

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA al SUAP.
Come nel caso della SCIA semplificata, l’amministrazione può intervenire nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA.


SCIA CONDIZIONATA AD ATTI DI ASSENSO (art. 19-bis, comma 3, l. l. 241/1990)

Se l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o a pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi il termine per la convocazione della conferenza di servizi istruttoria decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività è subordinata al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.


AUTORIZZAZIONE (art. 20 l. 241/1990)

L’art. 20 della l. 241/1990 disciplina l’ipotesi in cui l’amministrazione comunale, tenuta ad emanare il provvedimento espresso di autorizzazione (licenza), sia inerte.
Si tratta del c.d. “silenzio-assenso”.
Al di fuori dei casi in cui è prevista la SCIA semplificata, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale al provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego (nel termine di 30 o 90 giorni, a seconda dei casi) o non indice la conferenza di servizi. In caso di formazione del silenzio-assenso l’amministrazione è tenuta a rilasciare in via telematica, su istanza del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuto accoglimento della domanda.
Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato.

Il silenzio-assenso non si forma mai nei seguenti casi:

* atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità
* casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali
* casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza (c.d. “silenzio-diniego”)
* atti e procedimenti individuati con d.p.c.m.

L’AUTOTUTELA DELLA P.A.

L’amministrazione competente può sempre agire in via di autotutela, revocando o annullando il provvedimento emesso nei limiti di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies e 21-novies l. 241/1990.
Il termine per agire in via di autotutela è di 12 mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato nel rispetto del silenzio-assenso ex art. 20, l. 241/1990.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ecco la documentazione richiesta dal comune in caso di SCIA:

* dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.p.r.. 445/2000), attestanti i requisiti morali e professionali del richiedente
* attestazioni di tecnici abilitati o dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (ex art. 38 comma 4 del d.l. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività
* elaborati tecnici (da allegare alla suddette attestazioni) necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione

Le predette autocertificazioni ed asseverazioni sostituiscono atti e pareri di organi ed enti, quando richiesti, salve le verifiche successive degli organi competenti.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati è punito con la reclusione da uno a tre anni.


RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 241/1990, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

D.p.r. 445/2000, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»

D.l. 112/2008, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»

L. 122/2010, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

D.lgs. 222/2016, “decreto SCIA 2”, «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»

Deliberazione A.C. 17 aprile 2018, n. 47 del comune di Roma, «Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica»

Deliberazione A.C. 25 giugno 2019, n. 48 del comune di Roma, «Modifica del regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018»

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