Il decreto rilancio (art. 121) accorda la possibilità di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito ai soggetti che nel 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano dei bonus fiscali in materia edilizia, a eccezione del bonus mobili e del bonus verde. Per gli interventi indicati dall’art. 119 del decreto rilancio (Superbonus) le opzioni sono consentite anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Per non perdere le agevolazioni, le opzioni possono essere esercitate anche quando l’imposta è incapiente e non è possibile beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Vediamo, nel dettaglio, come funziona la cessione del credito e quali sono le procedure da osservare.
LA CESSIONE DEL CREDITO
Con la cessione del credito il contribuente che ha sostenuto le spese per i lavori di ristrutturazione trasferisce a un terzo (detto “cessionario”) il credito di imposta, ovvero il diritto di avvalersi della detrazione nella misura consentita dal bonus prescelto.
Il trasferimento è a titolo oneroso, pertanto il contribuente dovrà scorporare dal credito ceduto l’importo del prezzo di acquisto del credito (corrispettivo) richiesto dal cessionario.
Possono rivestire la qualità di cessionario:
* i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
* persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società o enti
* intermediari finanziari
* istituti di credito
* imprese assicurative
* poste
FINALITÀ
Mentre con lo sconto in fattura si sopperisce alla scarsità di liquidità, con la cessione del credito il contribuente dispone della liquidità necessaria ma preferisce recuperarla subito invece che attendere il decorso del tempo richiesto dalla legge per recuperare la detrazione.
INTERVENTI PER I QUALI È AMMESSA L’OPZIONE
La cessione del credito è consentita per i seguenti interventi (art. 121 decreto rilancio):
* interventi ammessi al Superbonus 110
* recupero del patrimonio edilizio
* efficienza energetica
* misure antisismiche
* recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
* installazione di impianti fotovoltaici
* installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
* superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ
Quando il contribuente esercita l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:
* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato
* visto di conformità da parte di un professionista (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF)
Mediante l’attestazione della congruità delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezzari DEI.
All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.
Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.
Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.
L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono richiesti nelle seguenti ipotesi:
* dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato
* dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta
* interventi eseguiti in edilizia libera
* interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000
* Sismabonus acquisti e Bonus acquisti edifici ristrutturati (in questo caso la detrazione è applicata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute)
L’attestazione di congruità e il visto di conformità sono invece sempre richiesti per il Superbonus 110%, anche in caso di semplice fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi (art. 119, comma 11, decreto rilancio).
Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021, (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).
SCADENZE
Il decreto sostegni ter ha prorogato il termine per la comunicazione della cessione del credito e lo sconto in fattura al 29 aprile 2022.
La norma si applica ai ratei residui delle detrazioni 2020 e alle spese sostenute nel 2021.
LE NUOVE MISURE ANTI-FRODI
Le cessioni del credito a catena hanno determinato l’immissione sul mercato di una vera e propria moneta fiscale, non controllata dalla Banca centrale europea.
La necessità di intervenire sulle numerosi frodi legate ai bonus edilizi ha portato all’emanazione del "decreto frodi".
Le nuove misure si applicano a tutti i bonus edilizi che prevedono le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Ne sono esclusi il bonus verde e il bonus mobili, in cui l’agevolazione è fruibile esclusivamente mediante la detrazione.
Ecco, in sintesi, le principali modifiche introdotte dal decreto:
1. possibilità di operare fino a tre cessioni del credito: le ultime due cessioni devono essere effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative
2. divieto di cessioni parziali: al contrario dello sconto in fattura, la cessione del credito deve avvenire per intero
3. introduzione del codice identificativo univoco: dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice, da comunicare in occasione di ogni cessione
4. inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni false: le sanzioni per false dichiarazioni o gravi omissioni vanno da 2 a 5 anni di reclusione e da € 50.000 fino a € 100.000 di multa
5. utilizzo dei crediti soggetti a sequestro penale: tali crediti possono essere utilizzati solo dopo la cessazione degli effetti penali del provvedimento
6. modifica dell’art. 316 bis del codice penale: sono perseguibili penalmente anche le malversazioni a danno di erogazioni pubbliche e non solo dello Stato; nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche vengono ricomprese anche le sovvenzioni, prima escluse
ASPETTI OPERATIVI
Ecco l’iter procedurale da seguire quando il contribuente intende avvalersi della cessione del credito:
1. Stipulare un contratto con l’intermediario in cui risultano l’impegno del contribuente a cedere all’istituto il credito di imposta e l’espresso riferimento normativo (art. 121 del decreto rilancio) L’efficacia della cessione è condizionata al corretto e integrale adempimento degli obblighi previsto dalla normativa
2. Sottoscrivere un’apertura di credito presso l’intermediario (nel caso in cui il contribuente non sia già cliente)
3. Consegnare all’intermediario la documentazione richiesta (pratica edilizia, data di inizio e fine lavori, documenti di identità, visura catastale, contratto di appalto, dichiarazione di aver pagato l’IMU, computo metrico estimativo, fattura delle spese sostenute, bonifici effettuati)
4. Comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma “cessione crediti”
Entro 5 giorni dalla comunicazione, l’Agenzia può sospenderne gli effetti per un periodo non superiore a 30 giorni, relativamente alle cessioni che presentano profili di rischio
5. In caso di accettazione della cessione, l’Agenzia invia al contribuente una ricevuta
6. Il contribuente invia la ricevuta all’intermediario
7. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il credito (generalmente entro il giorno 10 del mese successivo all’invio della comunicazione di cessione)
8. L’intermediario accetta il credito in via definitiva e provvede a erogare la somma sul conto corrente del contribuente (di solito entro 5 giorni lavorativi)
Al fine di recuperare le somme dovute e non versate, oltre sanzioni e interessi, le Entrate devono notificare l’atto di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Le controversie tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente in tema di cessioni del credito sono regolate dalle norme sul processo tributario.
I TASSI DI INTERESSE PRATICATI
La scelta dell’intermediario cui cedere il credito varia in base all’accordo più vantaggioso in termini di quota di credito riconosciuta in ordine al bonus cui è legata la detrazione (110%, 85%, 75%, 60%, 50% ecc.)
Il denaro viene liquidato dagli intermediari secondo una timeline rappresentata dal SAL (Stato di avanzamento dei lavori, 30% o 60% dei lavori totali) o dal fine lavori.
Facendo una media tra le quote riconosciute dai principali istituti di credito (Unicredit, Intesa San Paolo, Carige, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella; Fineco, Mediolanum e Assicurazioni Generali), emerge la seguente situazione:
* Acquisto crediti fiscali da Superbonus per persone fisiche e condomini: 100/102 euro erogati per ogni 110 euro di credito acquistato
* Acquisto crediti fiscali da Superbonus per le Imprese: 100/101 euro erogati per ogni 110 euro di credito acquistato
* Acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus: 78/80 euro erogati per ogni 100 euro di credito acquistato
L’offerta di Poste Italiane per i bonus si è gradualmente allineata a quella degli altri istituti, passando da 87 a 80 euro di credito erogato su 100 euro di credito acquistato.
I tempi medi di erogazione si aggirano intorno ai due mesi e mezzo dalla stipula dell’accordo di cessione, cui si aggiungono quelli impiegati delle Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli preventivi.
IL DECRETO ENERGIA
Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.
In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022.
IL DECRETO AIUTI
Nel caso in cui fosse esaurito il numero delle possibili cessioni del credito, il decreto energia aveva già ammesso un’ulteriore cessione, da parte delle banche, a favore dei soggetti con i quali queste avessero stipulato un contratto di conto corrente.
Il “decreto aiuti” (art. 14, comma 1, lett. b e c, d.l. 50/2022) è intervenuto in materia consentendo la cessione anticipata del credito da parte degli istituti creditizi ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo (senza facoltà di ulteriore cessione).
In sostanza il decreto aiuti ha specificato la natura dei soggetti cessionari del credito, attraverso un esplicito richiamo all’art. 6, comma 2-quinques, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E del 27 maggio 2022) si definiscono “professionali” i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti e in grado di valutarne correttamente i rischi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
* art. 14, d.l. 63/2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia)
* D.l. 34/2020 (decreto rilancio), «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
* Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti»
* L. 234/2021 (legge finanziaria 2022), «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»
* Decreto MITE 14 febbraio 2022 (nuovo decreto massimali)
* D.l. 4/2022, convertito in l. 25/2022 (decreto sostegni ter)
* D.l. 13/2022 (decreto frodi), «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»
* D.l. 17/2022 (decreto energia), «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»
* D.l. 50/2022 (decreto aiuti), «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»
* Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E, «Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifica alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34