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LO SCONTO IN FATTURA NEI BONUS EDILIZI

  • 05/06/2022
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Il decreto rilancio (art. 121) accorda la possibilità di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito ai soggetti che nel 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano dei bonus fiscali in materia edilizia, ad eccezione del bonus mobili e del bonus verde.
Per gli interventi indicati dall’art. 119 del decreto rilancio le opzioni sono consentite anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Per non perdere le agevolazioni, le opzioni possono essere esercitate anche quando l’imposta è incapiente e non è possibile beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Vediamo, nel dettaglio, come funziona lo sconto in fattura e quali sono le procedure da osservare.

DEFINIZIONE

Lo sconto in fattura è un contributo concesso al contribuente e anticipato dai soggetti che hanno effettuato gli interventi edilizi.
Con l’applicazione dello sconto il beneficiario del bonus edilizio ottiene un risparmio di spesa pari alla quota scontata.
Lo sconto non rappresenta, tuttavia, una rinuncia dell’impresa al corrispettivo dei lavori, ma una semplice modalità di pagamento del contribuente mediante attribuzione all’impresa di un credito di imposta corrispondente alla detrazione sui lavori agevolati, calcolata sugli importi effettivamente scontati.
L’entità dello sconto (anticipo) non può superare l’importo del corrispettivo stesso.
Gli importi fatturati devono tener conto dei massimali di spesa previsti dalla legge per i singoli interventi che beneficiano delle detrazioni e certificati dall’attestazione di congruità rilasciata da un tecnico abilitato. Se si supera il massimale, il surplus di spesa resta a carico del contribuente.

FINALITÀ

Con lo sconto in fattura il contribuente ha la possibilità di riqualificare il proprio immobile anche se non dispone di liquidità sufficiente. In questo caso vi sono due alternative:

* chiedere un finanziamento (ovvero un prestito-ponte)
* individuare un’impresa/fornitore disponibile a praticare uno sconto dei lavori da effettuare

CHI CONCEDE LO SCONTO IN FATTURA?

Possono concedere lo sconto in fattura le imprese che hanno effettuato i lavori o i fornitori di beni e servizi connessi agli interventi incentivati dai seguenti bonus edilizi:

Superbonus
Bonus facciate
Sismabonus Ecobonus
Bonus ristrutturazioni
Eliminazione delle barriere architettoniche

La fornitura di beni e servizi deve comprendere la posa in opera dei materiali o l’installazione dei beni acquistati: non può concedere lo sconto il mero venditore/fornitore.

SCONTO INTEGRALE E PARZIALE

Lo sconto in fattura è un’opzione concessa al contribuente ma non rappresenta un obbligo per il fornitore prescelto.
La possibilità di praticare lo sconto dipende, infatti, dalla liquidità di cui l’impresa o il fornitore dispongono per anticipare il costo dei materiali e le remunerazioni dei dipendenti.
Per tali ragioni lo sconto integrale del credito è un’ipotesi molto rara.
L’operazione di sconto ha, di per sé, un costo di gestione della pratica che comprende le seguenti voci:

. gestione della pratica presso l’Agenzia delle Entrate
. gestione della pratica presso l’ENEA
. costo di asseverazione
. costo di cessione del credito

Il costo totale di gestione della pratica è generalmente pari al 10% dell’importo dei lavori.
Ecco perché lo sconto praticato dalle imprese è quasi sempre parziale.
Quando lo sconto è parziale il contribuente e impresa/fornitore potranno far valere in dichiarazione una detrazione sulla spesa rimasta a loro carico o, in alternativa, optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (v. risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n. 326 del 2020).


INTERVENTI PER I QUALI È AMMESSA L’OPZIONE

Lo sconto in fattura è consentito per i seguenti interventi (art. 121 decreto rilancio):

. interventi ammessi al Superbonus 110 (art. 119 decreto rilancio)
. recupero del patrimonio edilizio (d.l. 63/2013)
. efficienza energetica (d.l. 63/2013)
. misure antisismiche (d.l. 63/2013)
. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
. installazione di impianti fotovoltaici
. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
. superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ

Quando il contribuente esercita l’opzione dello sconto in fattura, ma anche in caso di semplice fruizione della detrazione nel caso di Superbonus (art. 119, comma 11, decreto rilancio), la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:

* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato
* visto di conformità da parte di un professionista (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF)

Mediante l’attestazione della congruità delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezzari DEI.
All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.
Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.
Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.
L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono richiesti nelle seguenti ipotesi:

. dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato
. dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta
. interventi eseguiti in edilizia libera
. interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000
. Sismabonus acquisti e Bonus acquisti edifici ristrutturati (in questo caso la detrazione è applicata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute)

Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021, (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).

ONERI DEL CONTRIBUENTE

La responsabilità primaria della corretta applicazione della detrazione grava sul contribuente. In particolare, questi è soggetto a diversi oneri:

. verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla detrazione
. produrre e conservare la documentazione relativa ai titoli edilizi necessari, ai lavori effettuati, alle spese sostenute
. osservare le procedure prescritte dalla legge
. rispettare le scadenze

Il decreto sostegni ter ha prorogato il termine per la comunicazione della cessione del credito e lo sconto in fattura al 29 aprile 2022.
La norma si applica ai ratei residui delle detrazioni 2020 e alle spese sostenute nel 2021.


IL DECRETO ENERGIA

Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.
In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022.


RIFERIMENTI NORMATIVI

* art. 14, d.l. 63/2013, «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia»
* art. 10, d.l. 34/2019 (decreto crescita)
* D.l. 34/2020 (decreto rilancio), «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
* Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti»
* L. 234/2021 (legge finanziaria 2022), «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»
* Decreto MITE 14 febbraio 2022 (nuovo decreto massimali)
D.l. 4/2022, convertito in l. 25/2022 (decreto sostegniter)
* D.l. 13/2022 (decreto frodi), «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»
* D.l. 17/2022 (decreto energia), «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»
* Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E, «Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifica alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

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