La normativa anti-riciclaggio prevede che gli assegni emessi oltre la soglia di € 1.000 debbano recare la clausola di non trasferibilità.
Nonostante dal 2008 le banche non stampino più carnet di assegni senza la dicitura “non trasferibile”, può accadere che siano ancora in circolazione vecchi blocchetti che ne sono privi.
Come ci si comporta in questi casi?
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
L’ASSEGNO
L’assegno bancario, assieme all’assegno circolare e alla cambiale, rappresenta un titolo di credito.
Il titolo di credito è un diritto di credito incorporato in un titolo, ovvero un documento fisico cartaceo, e nasce originariamente come titolo circolante.
Attraverso la girata, infatti, è possibile trasferire il diritto di credito in esso menzionato nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
RAGIONI DEL DIVIETO
La normativa anti-riciclaggio ha essenzialmente finalità di prevenzione del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis del codice penale: «Commette il delitto di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa di anti-riciclaggio».
Le disposizioni dettate dal legislatore mirano principalmente a:
a) identificare i soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) individuare la fonte di provenienza del denaro impiegato nell'operazione (la c.d. “origine dei fondi”).
In tale quadro normativo, l’obbligatorietà della clausola di non trasferibilità persegue anch’essa l’intento di prevenire il riciclaggio di flussi di denaro derivanti da attività criminose, limitando la circolazione del titolo.
LA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ
Gli assegni bancari e postali emessi per importi superiori a € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 3, comma 5, d.lgs. 90/2017).
Tali assegni possono essere girati per l'incasso unicamente a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Ciò significa che con la clausola di non trasferibilità apposta dalla banca emittente o dal traente il titolo di credito perde la natura di titolo circolante e può essere pagato a vista soltanto al primo beneficiario dell’assegno, che è tenuto a esibirlo per l’incasso, contestualmente alla presentazione di un documento di identità.
Il trasferimento superiore alla soglia dei € 1.000, qualunque sia il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia (c.d. “operazione frazionata”, in cui l’operazione economica è unica, ma realizzata attraverso più pagamenti).
Tutti i moduli di assegni bancari e postali sono attualmente rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.
Tuttavia il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a € 1.000 euro senza la clausola di non trasferibilità.
In tal caso il richiedente dovrà versare, per ogni singolo modulo, la somma di € 1,50 a titolo di imposta di bollo.
LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
La clausola di non trasferibilità si aggiunge al limite sull’uso del denaro contante: al di sopra della soglia indicata dalla legge è necessario ricorrere a mezzi di pagamento tacciabili, quali assegni, carte elettroniche di pagamento o bonifici.
Già dal 1° luglio 2020 il limite all’utilizzo dei contanti è sceso da € 3.000 a € 2.000.
Dal 1° gennaio 2022, era possibile utilizzare contanti solo entro la soglia di € 999,99: a partire da € 1.000 era necessario utilizzare un mezzo di pagamento tacciabile.
Tuttavia, il decreto “Mille proroghe 2022” (d.l. 228/2021) ha confermato nuovamente la soglia di € 2.000 per l’utilizzo del denaro contante, prorogando l’entrata in vigore della soglia di € 1.000 al 1° gennaio 2023.
In applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro già effettuati oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati.
Il mancato rispetto del limite al denaro contante è sanzionato con multe amministrative che variano da € 2.000 a € 50.000.
La soglia prevista dalla legge non potrà essere superata nei seguenti casi:
* trasferimento di denaro contante in euro (o in valuta estera);
* trasferimento di titoli al portatore in euro (o in valuta estera);
* libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il limite all’utilizzo di denaro contante è, naturalmente, valido anche per il pagamento delle prestazioni professionali (come, ad esempio, il pagamento della provvigione all’agente immobiliare).
I SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti tenuti al rispetto della normativa anti-riciclaggio in relazione alle funzioni effettivamente svolte sono:
1) gli intermediari bancari e finanziari;
2) gli altri operatori finanziari;
3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria (ad esempio commercialisti, avvocati, notai);
4) gli altri operatori non finanziari, tra i quali sono compresi gli agenti immobiliari e i mandatari a titolo oneroso, di cui alla l. 39/1989 e s.m.i.;
5) i prestatori di servizi di gioco.
IL REGIME SANZIONATORIO
Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da € 3.000 a € 50.000 per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti € 250.000.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è pari a € 1.000.
Ricevuta la contestazione, il soggetto sanzionato può scegliere due strade:
a) attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, presentando le proprie osservazioni;
b) estinguere la sanzione tramite oblazione.
Con l’oblazione l’autore dell’infrazione può versare una somma ai fini della chiusura anticipata del procedimento, purché il versamento avvenga entro 60 gg. dalla contestazione.
L’importo dell’oblazione è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo.
Nel caso in cui il soggetto incolpato voglia attendere l’esito del procedimento sanzionatorio, sperando in un proscioglimento, e vi sia invece condanna, l’interessato può chiedere la riduzione a un terzo della sanzione comminata.
Quando la violazione è inferiore a € 30.000, in presenza delle circostanze di minore gravità ex art. 67 del d.lgs. 231/2007, la sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito mediante l’utilizzo di assegni irregolari.
Ciò in quanto la sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa oblazione devono essere proporzionate rispetto al valore dell’operazione posta in essere in violazione della normativa.
Non è possibile, purtroppo, sapere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere il procedimento sanzionatorio, potendo la sanzione irrogata essere maggiore o minore dell’importo dell’oblazione.
SUGGERIMENTI
È di vitale importanza verificare, in sede di compilazione dell’assegno, la presenza della clausola di non trasferibilità nonché l’esatta indicazione del beneficiario.
Qualora ci si accorga di essere in possesso di un vecchio carnet di assegni, è consigliabile utilizzare il carnet soltanto per trasferire somme di denaro nei limiti del tetto consentito per il denaro contante.
In alternativa, è possibile apporre manualmente la dicitura “non trasferibile” nell’apposito spazio indicato sull’assegno e poi chiedere, naturalmente, un nuovo libretto al proprio istituto di credito in cui la clausola risulti già apposta ab initio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Per chi volesse approfondire la materia, si riportano i relativi riferimenti normativi.
. D.l.gs. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni»
. D.l. 201/2011, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»
. D.lgs. 90/2017, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006», in vigore dal 4 luglio 2017
. Vademecum MEF 12 marzo 2018
. D.l. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019 che all’art. 18 dispone ulteriori modifiche al d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., cui viene aggiunto il comma 3-bis, che stabilisce un nuovo limite all’utilizzo del denaro contante
. D.lgs. 125/2019, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE», in vigore dal 10.11.2019
. D.l. 228/2021 (c.d. decreto “Mille proroghe 2022”), convertito dalla l. 15/2022, «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»