L’art, 1, comma 155, della legge finanziaria 2022 (legge 234/2021) ha previsto la possibilità per i giovani under 31 di recuperare parte dei canoni di locazione pagati tramite una detrazione fiscale applicabile all’imposta lorda da versare ai fini Irpef. L’agevolazione, attiva per tutto il 2022, si aggiunge a quelle già previste per gli under 36 per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
Le detrazioni spettanti per i canoni di locazione sono state introdotte dall’art. 16 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r 917/1986), modificato nel 2007 (l. 244), nel 2014 (l. 91) e da ultimo dalla nuova legge finanziaria per il 2022.
Gli importi e i limiti di reddito variano in base della tipologia del contratto di locazione stipulato o rinnovato dal beneficiario. Le norme per la detrazione del canone di locazione sono indicate dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2021.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
ASPETTI COMUNI
Tutte le detrazioni dei canoni di locazioni previste dalla legge presentano aspetti comuni:
a) il beneficiario deve essere titolare del contratto di locazione;
b) l’immobile condotto in locazione deve essere un unità abitativa adibita ad abitazione principale;
c) la detrazione è legata alla capacità reddituale del contribuente;
d) la detrazione è riconosciuta in relazione al numero dei giorni in cui è stato utilizzato l’immobile;
e) le diverse detrazioni non sono tra loro cumulabili (salvo che il contribuente si trovi in situazioni differenti in diversi periodi dell’anno), ma il contribuente può scegliere la detrazione più conveniente.
Per “abitazione principale” si intende l’abitazione nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso di contitolari del contratto di locazione la detrazione spetta pro quota in relazione al reddito di ciascuno.
DETRAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO (comma 01, art. 17 TUIR)
Ai conduttori di unità abitative adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della l. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) € 300,00, se il reddito complessivo non supera la cifra di € 15.493,71;
b) € 150,00, fino alla soglia di reddito di € 30.987,41.
DETRAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONALE CONCORDATO (comma 1, art. 17 TUIR)
Quando il canone è convenzionale o concordato, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 della l. 431/1998, la detrazione è pari a:
a) € 495,80, se il reddito complessivo non supera la soglia di € 15.493,71;
b) € 247,90, fino alla soglia di reddito di € 30.987,41.
DETRAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA (comma 1-bis, art. 17 TUIR)
La detrazione per i canoni di locazione spetta anche ai lavoratori che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo.
La legge richiede la ricorrenza congiunta di alcune condizioni aggiuntive:
* si deve trattare di lavoratore dipendente;
* il trasferimento deve essere avvenuto nei tre anni antecedenti a quello in cui è stata richiesta la detrazione;
* il nuovo nuovo comune di residenza si deve trovare ad almeno 100 km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della regione di residenza.
La detrazione spetta per i primi tre anni di durata contrattuale ed è complessivamente pari a:
a) € 991,60, se il reddito complessivo non supera la cifra di € 15.493,71;
b) € 495,80, fino alla soglia di reddito di € 30.987,41.
STUDENTI FUORI SEDE
Gli studenti universitari fuori sede possono beneficiare della detrazione del 19% nei limiti di € 2.633 di spesa per ogni anno di imposta, a condizione che l’Università sia distante almeno 100 km dal comune di residenza e sia ubicata in una provincia diversa. La detrazione non può, pertanto superare la somma di € 500,00.
IL BONUS AFFITTI GIOVANI (comma 1-ter, art. 16 TUIR)
Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 16 del TUIR, come modificato dalla legge finanziaria 2022, disciplina la detrazione dei canoni di locazione versati dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti.
Per accedere all’agevolazioni è necessario rispettare le seguenti condizioni:
* titolarità del contratto di locazione stipulato ai sensi della l. 431/1998 (canone libero o convenzionale);
* l’immobile locato deve essere adibito a residenza e deve essere diverso dall’abitazione dei genitori o dei soggetti affidatari;
* il reddito complessivo non deve superare la soglia di € 15.493,71.
La locazione può riguardare l'intera unità immobiliare o una porzione di essa, da destinare a propria residenza.
L’agevolazione è limitata ai primi quattro anni di durata contrattuale, e consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari a € 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione, e comunque entro il limite massimo di € 2.000.
L’agevolazione non riguarda le spese relative al deposito cauzionale, agli oneri condominiali, alle utenze e alle spese di intermediazione.
Il contributo per i giovani non è ammesso per i seguenti immobili:
* immobili vincolati ai sensi della l. 1089/1939;
* immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cui si applica esclusivamente la disciplina prevista dal Codice civile (artt. 1571 ss.);
* alloggi di edilizia residenziale pubblica;
* alloggi locati ad uso turistico.
LA DETRAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO
Anche nel settore agricolo è possibile usufruire della detrazione per i canoni di locazione.
I soggetti beneficiari sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che abbiano un’età inferiore ai 35 anni.
L’agevolazione consiste in una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli purché diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di € 1.200 annui.
Il riconoscimento dell’agevolazione deve rientrare nel regime «de minimis» previsto dal regolamento UE 1408/2013 con riferimento agli aiuti erogabili nel settore agricolo nel rispetto delle norme (artt. 107 e 108) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730
I campi da compilare per la detrazione dei canoni di locazione si trovano nella Sezione V del mod. 730, campo E.
Al fine di mantenere la detrazione è sempre opportuno produrre un’autocertificazione attestante l’uso dell’immobile come abitazione principale e conservare una copia del contratto registrato.
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