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IL NUOVO DECRETO MASSIMALI 

  • 03/06/2022
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Il 14 febbraio 2022 il Ministero per la Transizione ecologica ha emanato il decreto che costituisce il parametro per le asseverazioni di congruità delle spese agevolabili con i bonus edilizi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto rilancio (34/2020).
Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’analisi dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) sull’utilizzo del Superbonus e dell’Ecobonus nel 2021, l’aumento del costo dei materiali e l’incremento del tasso di inflazione. 
Il decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Il decreto indica i costi massimi ammissibili per ogni macro-categoria di intervento:

* riqualificazione energetica;
* isolamento delle coperture;
* isolamento dei pavimenti;
* isolamento delle pareti perimetrali;
* sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
* Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili, compresi eventuali meccanismi automatici di regolazione;
* impianti e collettori solari;
* Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione; 
* Impianti con micro-cogeneratori;
* impianti con pompe di calore;
* impianti con sistemi ibridi;
* Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
* Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
* Installazione di tecnologie di building automation.
In particolare, per “interventi di riqualificazione energetica” si intendono quelli individuati all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 6 agosto 2020 (c.d. “Decreto Requisiti tecnici ecobonus”), ovvero gli interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344, art. 1, l. 296/2006, eseguiti su edifici o su singole unità immobiliari esistenti.
Tali opere devono, inoltre, essere effettuate nelle zone climatiche A-F menzionate nel decreto medesimo.

COSTI MASSIMI AMMISSIBILI

Nell’allegato A il decreto fissa i costi massimi specifici per ogni intervento indicato nella macro-categoria di appartenenza.
I massimali del nuovo decreto sono più alti di circa il 20% rispetto a quelli individuati dal decreto del MISE del 6 agosto 2020.
Accogliendo le istanze delle associazioni di categoria, dalle tabelle riportate nel decreto sono state escluse le seguenti voci di spesa:
. Iva;
. oneri professionali;
. costi di installazione;
. costi di dismissione;
. costi di manodopera.
I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e, successivamente, ogni anno.
Per le voci non riportate nel decreto continueranno ad essere applicati i criteri già predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dai listini delle Camere di commercio e dai Prezzari DEI. 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto del MITE si applica nei seguenti casi:
a) Superbonus 110% e bonus per efficientamento energetico degli edifici (art. 119, commi 1 e 2, del decreto rilancio);
b) interventi, indicati nell’allegato I del decreto MITE, che prevedono l’asseverazione di un tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica indicati dall’art. 14 del d.l. 63/2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), in presenza delle opzioni indicate dall’art. 121 del decreto rilancio (sconto in fattura e cessione del credito).
Semplificando, i bonus “minori” che devono tener conto del decreto MITE sono l’Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni, Il Sismabonus e il Bonus facciate. Le disposizioni del decreto riguardano anche gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 

ASSEVERAZIONE

Con l’apposizione del visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.
L’asseverazione consiste invece nella certificazione, da parte di un tecnico abilitato, che le spese ammesse in detrazione sono congrue rispetto ai parametri indicati nel decreto.
All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.
Per gli interventi che non sono menzionati nel decreto del MITE, le asseverazioni verranno effettuate in base ai listini già predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dalle Camere di commercio e dai Prezziari DEI. 

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