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COME ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE?

  • 25/09/2022
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Cosa sono le barriere architettoniche e in che modo possono essere eliminate?

Per “barriere architettoniche” si intendono gli impedimenti che ostacolano la libera, comoda e sicura fruizione di spazi, edifici e strutture da parte di soggetti affetti, per qualunque causa, da difficoltà o invalidità motoria, sensoriale e psichica, permanente o temporanea. Le barriere architettoniche possono essere eliminate attraverso un bonus edilizio specifico, costituito da una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione riguarda gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti con una percentuale di detrazione del 75% calcolata su plafond diversi a seconda dei casi.

Qualora gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche siano assorbite dal Superbonus la detrazione è pari al 110%.

Le scadenze per usufruire della maxi-detrazione sono le stesse previste per il Superbonus.


REGIME AMMINISTRATIVO


Secondo quanto previsto dal c.d. “decreto Scia 2”, le opere finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche rientrano, a seconda dei casi, nell’attività edilizia libera o vincolata al rilascio di un titolo edilizio.

In particolare, rientrano nell’attività edilizia libera gli interventi che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

Nel caso in cui non siano soddisfatte tali condizioni è necessario presentare una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).


BENEFICIARI


Possono beneficiare del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

* Condomini;


* IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);


* Persone fisiche; 


* Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa.



IMMOBILI AGEVOLATI


* Edificio pluri-familiare (condominio costituiti o meno); 


* Edificio unifamiliare o assimilabili; 


* Unità immobiliare (in condominio). 



INTERVENTI CONSENTITI


* Installazione ascensori;


* Installazione montacarichi; 


* Installazione monta-scale;


* Realizzazione di un elevatore esterno; 


* Costruzione di rampe;


* Interventi che favoriscono la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo tecnologico avanzato.


L’agevolazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.


DETRAZIONE


La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il plafond varia a seconda dei casi:

* € 50.000 per gli edifici unifamiliari o assimilabili; 


* € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 


* € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 


La spesa può essere detratta in 5 anni in quote annuali di pari importo.


Dal 1° gennaio 2023 la detrazione tornerà a regime:

. fino al 31 dicembre 2024: detrazione del 50% su un plafond massimo di € 96.000

. dal 1° gennaio 2025: detrazione del 36% su un plafond massimo di € 48.000

La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali.



ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI


Quando l’eliminazione delle barriere architettoniche riguarda un condominio, occorre la deliberazione dell’assemblea.

Le maggioranze necessarie per la corretta costituzione dell’assemblea e per il quorum deliberativo sono quelle previste dall'articolo 1136, commi 2 e 3, del c.c. (rispettivamente, prima e seconda convocazione). In particolare, si applicano le maggioranze ordinarie, salvo che le modifiche:

* rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;

* ne alterino il decoro architettonico;

* rendano le parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Secondo la Cassazione (sent. 24235/2016) l'inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino ricorre anche nel caso in cui l'innovazione comporti una «sensibile menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene».


CUMULABILITÀ CON DIVERSE AGEVOLAZIONI


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi differenti da quelli rientranti nel Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente.

Si possono verificare due ipotesi:


1. Unico intervento e diverse categorie agevolabili

In tal caso il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, scegliendo quella economicamente più conveniente.

È necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione prescelta.

2. Più interventi e diverse categorie agevolabili

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, rispettando i limiti di spesa previsti per le singole agevolazioni.

Le spese relative ai diversi interventi devono essere contabilizzate separatamente.

È, inoltre, necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.


ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE


In alternativa alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi, è possibile optare per:


a) lo sconto in fattura: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dalla ditta/società che ha effettuato gli interventi.

Attraverso lo sconto in fattura il contribuente può riqualificare il proprio immobile pur non disponendo di liquidità immediata.

A sua volta il fornitore potrà scegliere se detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo corrispondente allo sconto concesso o se cedere il credito di imposta corrispondente.

Si noti che il fornitore non è obbligato a effettuare lo sconto: esso è semplicemente un’opzione consentita dalla legge al contribuente.

b) cessione del credito di imposta: cessione a terzi (ditta che ha eseguito i lavori oppure Poste, banche, intermediari finanziari, gruppi assicurativi) del credito di imposta corrispondente ai lavori detraibili.

Attraverso questo strumento è possibile riottenere immediatamente la liquidità utilizzata per pagare i lavori, senza attendere il decorso degli anni in cui è possibile distribuire la detrazione.

Dal credito di imposta verrà detratta una somma, rappresentata dal corrispettivo della cessione (che è dunque a titolo oneroso).


CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ


Quando il contribuente esercita l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:


* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato

* visto di conformità da parte di un professionista  


Mediante l’attestazione della congruità delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezziari DEI.

All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.

Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.

Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono richiesti nelle seguenti ipotesi:


. dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato

. dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta

. interventi eseguiti in edilizia libera

. interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000


Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021 (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).


LE NUOVE MISURE ANTI-FRODI


La necessità di intervenire sulle numerosi frodi legate ai bonus edilizi ha portato all’emanazione del "decreto frodi".

Le nuove misure si applicano a tutti i bonus edilizi che prevedono le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ne sono esclusi il bonus verde e il bonus mobili, in cui l’agevolazione è fruibile esclusivamente mediante la detrazione.

Ecco, in sintesi, le principali modifiche introdotte dal decreto:


1. possibilità di operare fino a tre cessioni del credito: le ultime due cessioni devono essere effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative

2. divieto di cessioni parziali: la cessione del credito deve avvenire per intero

3. introduzione del codice identificativo univoco: dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice, da comunicare in occasione di ogni cessione

4. inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni false: le sanzioni per false dichiarazioni o gravi omissioni vanno da 2 a 5 anni di reclusione e da € 50.000 fino a € 100.000 di multa

5. utilizzo dei crediti soggetti a sequestro penale: tali crediti possono essere utilizzati solo dopo la cessazione degli effetti penali del provvedimento

6. modifica dell’art. 316-bis del codice penale: sono perseguibili penalmente anche le malversazioni a danno di erogazioni pubbliche e non solo dello Stato; nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche vengono ricomprese anche le sovvenzioni, prima escluse


MANTENIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF IN CASO DI RIVENDITA


Ai fini del mantenimento della detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica, in caso di rivendita la parte venditrice, con il consenso di parte acquirente, deve dichiarare espressamente in sede di stipula di riservare a proprio favore le detrazioni non ancora utilizzate.

In mancanza di espressa dichiarazione, il venditore perde definitivamente la possibilità di recuperare le suddette detrazioni.

Il venditore ha l'onere di produrre agli enti competenti la relativa documentazione. 


ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE


Alcune Regioni prevedono altre agevolazioni fiscali in aggiunta a quelle descritte:

* IVA 4%: lavori di ristrutturazione e abbattimento di barriere architettoniche;

* IVA 10% + detrazione del 50%: lavori di ristrutturazione;

* detrazione 19% : prevista per alcune tipologie di lavori (ad esempio la costruzione di rampe).


BARRIERE ARCHITETTONICHE E AGIBILITÀ


Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Qualora, infatti, vi siano ostacoli alla fruizione degli spazi da parte dei soggetti disabili, l'edificio potrà essere considerato inagibile con riflessi sulla commerciabilità economica dell’immobile.


IL DECRETO ENERGIA


Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.

In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022


IL DECRETO AIUTI


Nel caso in cui fosse esaurito il numero delle possibili cessioni del credito, il decreto energia aveva già ammesso un’ulteriore cessione, da parte delle banche, a favore dei soggetti con i quali queste avessero stipulato un contratto di conto corrente.

Il “decreto aiuti” (art. 14, comma 1, lett. b e c, d.l. 50/2022) è intervenuto in materia consentendo la cessione anticipata del credito da parte degli istituti creditizi ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo (senza facoltà di ulteriore cessione).

In sostanza il decreto aiuti ha specificato la natura dei soggetti cessionari del credito, attraverso un esplicito richiamo all’art. 6, comma 2-quinques, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E del 27 maggio 2022) si definiscono “professionali” i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti e in grado di valutarne correttamente i rischi.


QUADRO NORMATIVO


* decreto Ministero dei Lavori pubblici 236/1989 recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»

* l. 13/1989, «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»

* artt. 77-82 TUE, Testo unico dell’edilizia (d.p.r. 380/2001)

* d.lgs. 222/2016 (decreto Scia 2)

* art. 119-ter, d.l. 34/2020 (decreto rilancio)

* art. 1, comma 389, l. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

* art. 1, comma 42, legge 234/2021 (legge finanziaria 2022)

* art. 28, d.l. 4/2022 (decreto sostegni ter)

* Decreto MITE 14 febbraio 2022 (nuovo decreto massimali)

* D.l. 13/2022 (decreto frodi), «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»

* D.l. 17/2022 (decreto energia), «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»

D.l. 50/2022 (decreto aiuti), «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» 

Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E, «Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifica alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»


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