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IL BONUS VERDE

  • 04/06/2022
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Il bonus verde è stato introdotto dall’art. 1, comma 12, della l. 205/2017 (Legge finanziaria 2018).

Consiste in una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde di aree scoperte private, balconi e terrazzi.

La Legge finanziaria per il 2022 ha prorogato l’agevolazione fissando la nuova deadline al 31 dicembre 2024.


INTERVENTI


Rientrano nel Bonus verde le spese relative ai seguenti interventi:

* Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze; 


* Recinzioni;

* Impianti di irrigazione;

* Realizzazione di pozzi; 


* Coperture a verde;

* Giardini pensili.

Rientrano nella “sistemazione a verde”:

* la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti;

* la riqualificazione di tappeti erbosi (purché non utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);

*il recupero del verde di giardini di interesse storico e artistico.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi devono avere natura straordinaria.

Sono, pertanto, agevolabili gli interventi relativi all'intero giardino o dell’area interessata, tali da realizzare una sistemazione a verde ex novo o un radicale rinnovamento dell’area verde già esistente.

Non è richiesto, tuttavia, che l’acquisto di alberi, piante e altre specie vegetali avvenga presso lo stesso fornitore che esegue gli interventi.


IMMOBILI AMMESSI


Gli interventi devono riguardare le unità immobiliari residenziali, o parti comuni esterne degli edifici condominiali.

In questo caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile e a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione investe anche gli immobili residenziali in parte adibiti all'esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione (c.d. “uso promiscuo”).


BENEFICIARI


Beneficiari dell’agevolazione sono i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuate le opere:

* proprietari;

* nudi proprietari;

* titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie).

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che abbia conservato la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.


DETRAZIONE


Oltre alle spese sostenute per gli interventi indicati, rientrano nell’agevolazione le spese di progettazione e manutenzione ad essi connesse.

La detrazione non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

* manutenzione ordinaria periodica delle aree verdi preesistenti non collegata a un intervento innovativo;

* lavori in economia.

La detrazione è pari al 36% per una spesa massima di € 5.000 per ogni unità ad uso abitativo: la somma detraibile non può, pertanto, superare la soglia di € 1.800.

Quando l’intervento riguarda il singolo immobile unitamente alle parti comuni di edifici in condominio, il plafond massimo di spesa sale a € 10.000.

Nel caso di immobili residenziali ad uso promiscuo la detrazione è riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (anch’esse nella misura ridotta del 50%).

La spesa può essere detratta in un arco di 10 anni ed è ripartita in quote costanti e di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (come, ad esempio, il “bonifico parlante”).

Per il Bonus verde non sono consentiti la cessione del credito e lo sconto in fattura.


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