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BONUS FACCIATE

  • 05/06/2022
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Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 60% per i lavori destinati al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici 1444/1968.

Non è previsto alcun massimale di spesa.

Il bonus facciate è accessibile a tutti i beneficiari soggetti al pagamento dell’IRPEF e dell’IRES e per tutte le tipologie di immobili.

La legge finanziaria 2022 ha prorogato il Bonus facciate al 31 dicembre 2022 riducendo, però, la detrazione dal 90% (fino al 31 dicembre 2021) al 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

È possibile usufruire dell’aliquota maggiorata del 110% se la tinteggiatura della facciata è effettuata congiuntamente al rifacimento del cappotto termico.

Le spese possono essere detratte in 10 anni in quote annuali di pari importo.


INTERVENTI


Quali sono gli interventi agevolati con il Bonus facciate?


* Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

* Interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

* Interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

* Consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento

* Rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie

* Consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie

* Lavori riconducibili al decoro urbano: grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata 


La parte opaca può essere definita come quella che non consente il passaggio della luce.


Con la risposta all’interpello 673/2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo elenco delle opere ammesse ed escluse dall’agevolazione.

Non rientrano, ad esempio, nel bonus facciate:

* gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

* la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli

La detrazione spetta invece per le spese sostenute strettamente collegate alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus.


CUMULABILITÀ CON DIVERSE AGEVOLAZIONI


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi differenti da quelli rientranti nel Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente.

Si possono verificare due ipotesi:


1. Unico intervento e diverse categorie agevolabili

In tal caso il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, scegliendo quella economicamente più conveniente.

È necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione prescelta.


2. Più interventi e diverse categorie agevolabili

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, rispettando i limiti di spesa previsti per le singole agevolazioni. Le spese relative ai diversi interventi devono essere contabilizzate separatamente.

È, inoltre, necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.


ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE


In alternativa alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi, è possibile optare per:

a) lo sconto in fattura: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dalla ditta/società che ha effettuato gli interventi.

Attraverso lo sconto in fattura il contribuente può riqualificare il proprio immobile pur non disponendo di liquidità immediata.

A sua volta il fornitore potrà scegliere se detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo corrispondente allo sconto concesso o se cedere il credito di imposta corrispondente.

Si noti che il fornitore non è obbligato a effettuare lo sconto: esso è semplicemente un’opzione consentita dalla legge al contribuente.

b) cessione del credito di imposta: cessione a terzi (ditta che ha eseguito i lavori oppure Poste, banche, intermediari finanziari, gruppi assicurativi) del credito di imposta corrispondente ai lavori detraibili.

Attraverso questo strumento è possibile riottenere immediatamente la liquidità utilizzata per pagare i lavori, senza attendere il decorso degli anni in cui è possibile distribuire la detrazione.

Dal credito di imposta verrà detratta una somma, rappresentata dal corrispettivo della cessione (che è dunque a titolo oneroso).


CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ


Quando il contribuente esercita l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:

* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato

* visto di conformità da parte di un professionista

Mediante l’attestazione della congruità delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezziari DEI.

All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.

Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.

Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non son richiesti nelle seguenti ipotesi:


. dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato

. dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta

. interventi eseguiti in edilizia libera

. interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000


Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021, (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).


LE NUOVE MISURE ANTI-FRODI


La necessità di intervenire sulle numerosi frodi legate ai bonus edilizi ha portato all’emanazione del "decreto frodi".

Le nuove misure si applicano a tutti i bonus edilizi che prevedono le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ne sono esclusi il bonus verde e il bonus mobili, in cui l’agevolazione è fruibile esclusivamente mediante la detrazione.

Ecco, in sintesi, le principali modifiche introdotte dal decreto:


1. possibilità di operare fino a tre cessioni del credito: le ultime due cessioni devono essere effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative

2. divieto di cessioni parziali: la cessione del credito deve avvenire per intero

3. introduzione del codice identificativo univoco: dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice, da comunicare in occasione di ogni cessione

4. inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni false: le sanzioni per false dichiarazioni o gravi omissioni vanno da 2 a 5 anni di reclusione e da € 50.000 fino a € 100.000 di multa

5. utilizzo dei crediti soggetti a sequestro penale: tali crediti possono essere utilizzati solo dopo la cessazione degli effetti penali del provvedimento

6. modifica dell’art. 316 bis del codice penale: sono perseguibili penalmente anche le malversazioni a danno di erogazioni pubbliche e non solo dello Stato; nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche vengono ricomprese anche le sovvenzioni, prima escluse


MANTENIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF IN CASO DI RIVENDITA


Ai fini del mantenimento della detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica, in caso di rivendita la parte venditrice, con il consenso di parte acquirente, deve dichiarare espressamente in sede di stipula di riservare a proprio favore le detrazioni non ancora utilizzate.

In mancanza di espressa dichiarazione, il venditore perde definitivamente la possibilità di recuperare le suddette detrazioni.

Il venditore ha l'onere di produrre agli enti competenti la relativa documentazione.


IL DECRETO ENERGIA


Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.

In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022.


IL DECRETO AIUTI


Nel caso in cui fosse esaurito il numero delle possibili cessioni del credito, il decreto energia aveva già ammesso un’ulteriore cessione, da parte delle banche, a favore dei soggetti con i quali queste avessero stipulato un contratto di conto corrente.

Il “decreto aiuti” (art. 14, comma 1, lett. b e c, d.l. 50/2022) è intervenuto in materia consentendo la cessione anticipata del credito da parte degli istituti creditizi ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo (senza facoltà di ulteriore cessione).

In sostanza il decreto aiuti ha specificato la natura dei soggetti cessionari del credito, attraverso un esplicito richiamo all’art. 6, comma 2-quinques, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E del 27 maggio 2022) si definiscono “professionali” i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti e in grado di valutarne correttamente i rischi.



RIFERIMENTI NORMATIVI


* Art. 1, commi 219-222, l. 160/2019 

* D.l. 34/2020 (decreto rilancio)

* L. 178/2020 (legge finanziaria 2021)

* Art. 1, comma 39, l. 234/2021 (Legge finanziaria 2022)

* D.l. 4/2022 (decreto sostegni ter)

* Decreto MITE 14 febbraio 2022 (nuovo decreto massimali)

* D.l. 13/2022 (decreto frodi), «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»

* D.l. 17/2022 (decreto energia), «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»

D.l. 50/2022 (decreto aiuti), «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E, «Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifica alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»



Il Bonus facciate rappresenta un ottimo strumento per aumentare il valore della proprietà immobiliare con effetti positivi per la riqualificazione urbana.

Per tali motivi ha riscosso un notevole successo.

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