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VUOI RISTRUTTURARE? SFRUTTA IL BONUS AL 50%!

  • 05/06/2022
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Il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. 917/1986, art. 16-bis) riconosce una detrazione del 36% delle spese documentate, per un plafond complessivo pari a € 48.000 per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione ivi disciplinati.
L’agevolazione fiscale, detraibile in 10 anni, è stata temporaneamente potenziata al 50% fino al 31 dicembre 2024.
Il plafond massimo di spesa è pari a € 96.000 per ogni unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe, l’agevolazione tornerà a quota 36% sull'importo massimo di € 48.000.


IMMOBILI AGEVOLATI

* Edifici pluri-familiari (anche in condominio)
* Edifici uni-familiari
* Singola unità immobiliare (purché inserita in condominio)
L’agevolazione investe anche le pertinenze (box, cortili, cantine, tettoie, ecc.).


LAVORI CONSENTITI

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti su edifici già esistenti e non di nuova costruzione:

* manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale 

* manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, e sulle loro pertinenze
* ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

* realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
* interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
* interventi finalizzati a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti

* interventi di bonifica dall’amianto
* opere volte ad evitare infortuni sul lavoro
* cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico
* interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione


BENEFICIARI

* Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione)
* Condomìni
* Soci di cooperative (divise e indivise)
* Soci delle società semplici
* Imprenditori individuali (esclusivamente per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce)
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i possessori e i detentori di unità immobiliari non residenziali purché abbiano effettivamente sostenuto le relative spese nel periodo previsto dalla legge e siano soggetti al versamento dell’IRPEF.


LA CIRCOLARE 57/E/1998 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Al fine di individuare correttamente in quali casi è accordato il Bonus ristrutturazioni, si fa riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E/1998.
La detrazione riguarda opere differenti in relazione alla circostanza che l’unità immobiliare sia inserita o meno in condominio.

1. Unità immobiliare inserita in condominio
ln questa ipotesi il beneficio è accordato per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni degli edifici.
Ai sensi dell’art. 1117 c.c. costituiscono parti comuni il suolo, le fondamenta, i muri maestri, le scale, l’ascensore, gli impianti, i locali tecnici, l’abitazione del portiere, ecc.
I condomìni devono avere prevalente destinazione abitativa (quando la superficie destinata ad abitazione supera la soglia del 50%), anche nel caso in cui vi sia un unico proprietario o le spese siano state sostenute da un solo condòmino.
Il bonus verrà riconosciuto al singolo condòmino in base ai millesimi di proprietà.

2. Singola unità immobiliare (assenza di condominio)
In questa ipotesi sono ammessi tutti gli interventi di cui al punto 1 con l'esclusione della sola manutenzione ordinaria.
Secondo il tenore della circolare, «Occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore”»: poiché gli interventi di manutenzione ordinaria appartengono a una categoria inferiore (c.d. “interventi trainati”) rispetto a quelli di manutenzione straordinaria (c.d. “interventi trainanti”), le opere di manutenzione ordinaria sono detraibili solo se vengono assorbite dalle opere di manutenzione straordinaria.


CUMULABILITÀ CON DIVERSE AGEVOLAZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi differenti da quelli rientranti nel Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente.
Si possono verificare due ipotesi:

1. Unico intervento e diverse categorie agevolabili
In tal caso il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, scegliendo quella economicamente più conveniente. È necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione prescelta.

2. Più interventi e diverse categorie agevolabili
Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, rispettando i limiti di spesa previsti per le singole agevolazioni. Le spese relative ai diversi interventi devono essere contabilizzate separatamente.
È, inoltre, necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.


ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE

In alternativa alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi, è possibile optare per:

a) lo sconto in fattura: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dalla ditta/società che ha effettuato gli interventi.
Attraverso lo sconto in fattura il contribuente può riqualificare il proprio immobile pur non disponendo di liquidità immediata.
A sua volta il fornitore potrà scegliere se detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo corrispondente allo sconto concesso o se cedere il credito di imposta corrispondente.
Si noti che il fornitore non è obbligato a effettuare lo sconto: esso è semplicemente un’opzione consentita dalla legge al contribuente.

b) cessione del credito di imposta: cessione a terzi (ditta che ha eseguito i lavori oppure Poste, banche, intermediari finanziari, gruppi assicurativi) del credito di imposta corrispondente ai lavori detraibili.
Attraverso questo strumento è possibile riottenere immediatamente la liquidità utilizzata per pagare i lavori, senza attendere il decorso degli anni in cui è possibile distribuire la detrazione.
Dal credito di imposta verrà detratta una somma, rappresentata dal corrispettivo della cessione (che è dunque a titolo oneroso).


CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ

Quando il contribuente esercita l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:

* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato
* visto di conformità da parte di un professionista
Mediante l’attestazione della congruità delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezziari DEI.
All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.
Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.
Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.
L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono richiesti nelle seguenti ipotesi:

. dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato
. dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta
. interventi eseguiti in edilizia libera
. interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000
Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021, (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).


LE NUOVE MISURE ANTI-FRODI

La necessità di intervenire sulle numerosi frodi legate ai bonus edilizi ha portato all’emanazione del decreto frodi.
Le nuove misure si applicano a tutti i bonus edilizi che prevedono le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Ne sono esclusi il bonus verde e il bonus mobili, in cui l’agevolazione è fruibile esclusivamente mediante la detrazione. Ecco, in sintesi, le principali modifiche introdotte dal decreto:

1. possibilità di operare fino a tre cessioni del credito: le ultime due cessioni devono essere effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative
2. divieto di cessioni parziali: la cessione del credito deve avvenire per intero
3. introduzione del codice identificativo univoco: dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice, da comunicare in occasione di ogni cessione
4. inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni false: le sanzioni per false dichiarazioni o gravi omissioni vanno da 2 a 5 anni di reclusione e da € 50.000 fino a € 100.000 di multa
5. utilizzo dei crediti soggetti a sequestro penale: tali crediti possono essere utilizzati solo dopo la cessazione degli effetti penali del provvedimento
6. modifica dell’art. 316-bis del codice penale: sono perseguibili penalmente anche le malversazioni a danno di erogazioni pubbliche e non solo dello Stato; nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche vengono ricomprese anche le sovvenzioni, prima escluse


IL DECRETO ENERGIA

Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.
In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022.


IL DECRETO AIUTI

Nel caso in cui fosse esaurito il numero delle possibili cessioni del credito, il decreto energia aveva già ammesso un’ulteriore cessione, da parte delle banche, a favore dei soggetti con i quali queste avessero stipulato un contratto di conto corrente.
Il “decreto aiuti” (art. 14, comma 1, lett. b e c, d.l. 50/2022) è intervenuto in materia consentendo la cessione anticipata del credito da parte degli istituti creditizi ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo (senza facoltà di ulteriore cessione).
In sostanza il decreto aiuti ha specificato la natura dei soggetti cessionari del credito, attraverso un esplicito richiamo all’art. 6, comma 2-quinques, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E del 27 maggio 2022) si definiscono “professionali” i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti e in grado di valutarne correttamente i rischi.



MANTENIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF IN CASO DI RIVENDITA

Ai fini del mantenimento della detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica, in caso di rivendita la parte venditrice, con il consenso di parte acquirente, deve dichiarare espressamente in sede di stipula di riservare a proprio favore le detrazioni non ancora utilizzate.
In mancanza di espressa dichiarazione, il venditore perde definitivamente la possibilità di recuperare le suddette detrazioni.
Il venditore ha l'onere di produrre agli enti competenti la relativa documentazione.



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