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SUPERBONUS 110%

  • 15/07/2022
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Il Superbonus rientra fra le misure approntate dal governo italiano per favorire la ripresa economica del Paese a seguito della crisi generata dal Coronavirus.

L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi da versare ai fini IRPEF, nella misura del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.


INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI


L’applicazione del Superbonus è limitata ad alcune tipologie di interventi edilizi.

Tra essi distinguiamo gli interventi “trainanti”, necessari e straordinari, dagli interventi “trainati”, accessori rispetto ai primi.

Per poter usufruire del bonus 110 è necessario che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ecco alcuni esempi di interventi trainanti:


. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

. rifacimento del cappotto termico dell’edificio

. coibentazione del tetto

. consolidamento statico

. riduzione del rischio sismico


Sono, invece, interventi trainati:


. sostituzione degli infissi

. acquisto e posa in opera di pannelli solari

. installazione di ascensori e montacarichi

. eliminazione di barriere architettoniche

. installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici


Gli interventi eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari residenziali (e relative pertinenze) si considerano sempre interventi trainati.

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i lavori trainati, questi devono essere collegati ad almeno un intervento trainante.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici sono ammessi al Superbonus purché assentiti come interventi di ristrutturazione edilizia (comma 1, lettera d,art. 3, TUE, d.p.r. 380/2001) e non come interventi di nuova costruzione.

Grazie alla modifiche introdotte dal “decreto energia”, sono ammesse alla detrazione con il Superbonus anche le spese di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (già inclusi nel bonus). 


AMBITO OGGETTIVO


Ecco le tipologie edilizie cui si applica il Superbonus:


. edifici residenziali pluri-familiari (indipendentemente dalla costituzione del condominio), oltre a relative pertinenze

. edifici residenziali unifamiliari, oltre a relative pertinenze

. edifici residenziali da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti a un unico proprietario

. singole unità immobiliari residenziali in condominio e relative pertinenze

. singole unità immobiliari residenziali in condominio funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, oltre a relative pertinenze

. edifici appartenenti agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)


. edifici di categoria B/1 (collegi, ospizi, conventi, ecc.), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro) appartenenti a Onlus 


. immobili (o parti di immobile) adibiti a spogliatoi appartenenti ad ASD o SSD (associazioni/società sportive dilettantistiche)



Non possono beneficiare del Superbonus gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:


. A/1 (abitazioni signorili)

. A/8 (abitazioni in ville)

. A/9 (castelli, palazzi sottili e artistici di particolare pregio), quando non aperti al pubblico


L’ESTENSIONE DELL’AMBITO OGGETTIVO DELLA MAXI-DETRAZIONE


Il Superbonus, con l’aliquota maggiorata del 110%, è stato esteso anche alle seguenti categorie di interventi:


a) interventi antisismici compresi nel Sismabonus (compreso il “Sismabonus acquisti”), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022

b) interventi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, purché tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti antisismici

c) interventi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, purché tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti energetici

Nell’ipotesi sub b), l’intervento non deve essere già richiesto congiuntamente ad interventi trainanti energetici.


L’APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS A UNITÀ NON RESIDENZIALI


Cosa avviene quando all’interno di un condominio sono presenti uffici (A/10) e negozi (C/1)?

Con la circolare 24/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicabilità del Superbonus è legata al requisito della residenzialità dell’edificio.

Possono, pertanto, usufruire del Superbonus nella misura del 110% il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali, alle seguenti condizioni:


. la superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione residenziale supera il 50% del totale

. le spese detraibili effettivamente sostenute riguardano esclusivamente interventi sulle parti comuni dell’edificio


Quando l’immobile ha destinazione promiscua, in parte residenziale e in parte destinata all’esercizio dell’impresa o di attività professionale, possono essere detratte le sole spese sostenute per la riqualificazione energetica della parte residenziale.

In tal caso la detrazione non sarà del 110% bensì del 50%, a nulla rilevando la quota di superficie o i vani effettivamente utilizzati per l’attività professionale.


AMBITO SOGGETTIVO


Quali sono i soggetti che hanno accesso al Superbonus?


. Condomìni

. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione

. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

. IACP

. Onlus

. ASD o SSD (per i soli immobili adibiti a spogliatoi)


Per quanto riguarda le “persone fisiche”, la legge si riferisce genericamente al «contribuente».

La circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare delle detrazioni:


. il proprietario

. il nudo proprietario

. il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita

. il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

. il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrati, che abbia ottenuto il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

. i familiari del possessore o del detentore dell’immobile

. il coniuge o il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

. i conviventi di fatto


I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni usufruiscono della detrazione nella misura del 110% per le sole spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio, indipendentemente dalla natura strumentale dell’immobile.

È, pertanto, esclusa dal beneficio per assenza del requisito soggettivo la società proprietaria di un immobile all’interno di un condominio, che non potrà detrarre le spese relative agli interventi (trainati) eseguiti sulla singola unità immobiliare.


APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE 


La detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2021, e in 4 quote annuali (sempre di pari importo), per le spese sostenute dal 2022, nei limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.


SCADENZE


La nuova legge finanziaria 2022 ha prorogato la scadenza del Superbonus.

Le scadenze, tuttavia, variano in base ai soggetti beneficiari e in alcuni casi richiedono il raggiungimento di un SAL (stato di avanzamento dei lavori) entro una certa data:


30 giugno 2022

* ASD e SSD


31 dicembre 2022 (con SAL pari almeno al 30% di tutti i lavori entro il 30 settembre 2022)

* edifici unifamiliari

* persone fisiche per lavori eseguiti su edifici unifamiliari

* persone fisiche per lavori eseguiti su singole unità immobiliari indipendenti e autonome


Il termine originariamente previsto per il raggiungimento del SAL al 30% era il 30 giugno 2022.

La proroga di ulteriori tre mesi è stata accordata dal "decreto aiuti" (d.l. 50/2022).


31 dicembre 2023 (con SAL pari almeno al 60% di tutti i lavori entro il 30 giugno 2023)

* cooperative di abitazioni a proprietà indivisa

* IACP ed enti equivalenti

* persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio


31 dicembre 2025 (aliquote differenziate: 110% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025)

* condomìni e persone fisiche su parti comuni

* persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari in condominio

* persone fisiche che possiedono l’edificio (da 2 a 4 unità immobiliari) per intero

* persone fisiche per interventi si singole unità immobiliari ubicate nello stesso edificio interamente posseduto

* Onlus

* associazioni di volontariato

* associazioni di promozione sociale


LA PROROGA NELLE AREE TERREMOTATE


La legge finanziaria 2022 ha prorogato per tutto il 2025 il bonus per l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico nelle aree terremotate.

La detrazione riguarda i lavori eseguiti nei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (a prescindere dalla sua eventuale proroga).

La detrazione è riconosciuta con aliquote differenziate (aliquote differenziate: 110% per il 202370% per il 202465% per il 2025) e per le spese sostenute in un dato arco temporale, purché sia rispettato il seguente SAL:

. SAL pari almeno al 30% entro il 30 giugno 2022 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022

. SAL pari almeno al 60% entro il 30 giugno 2023 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023


I LIMITI DI SPESA


La detrazione relativa al Superbonus è calcolata su alcuni tetti di spesa, variabili a seconda della tipologia edilizia interessata dagli interventi:


€ 50.000, per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari ubicate in edifici pluri-familiari ma funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall’esterno

* € 40.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari

€ 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari


CUMULABILITÀ CON DIVERSE AGEVOLAZIONI


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi differenti da quelli rientranti nel Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente. 

Si possono verificare due ipotesi:


1. Unico intervento e diverse categorie agevolabili

In tal caso il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, scegliendo quella economicamente più conveniente.

È necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione prescelta. 


2. Più interventi e diverse categorie agevolabili

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, rispettando i limiti di spesa previsti per le singole agevolazioni.

Le spese relative ai diversi interventi devono essere contabilizzate separatamente.

È, inoltre, necessario rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 


CONGRUITÀ DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITÀ


Ai fini del riconoscimento della maxi-detrazione, e anche nel caso della semplice fruizione in dichiarazione dei redditi (art. 119, comma 11, decreto rilancio), la legge finanziaria 2022 richiede la produzione della seguente documentazione:


* attestazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato

* visto di conformità da parte di un professionista (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, CAF)


Mediante l’attestazione delle spese il tecnico abilitato ne assevera la congruità rispetto ad alcuni parametri indicati nel decreto MITE del 14 febbraio 2022 (per gli interventi ivi indicati), dei listini delle Regioni o dei prezzari DEI.

All’asseverazione il tecnico dovrà allegare il computo metrico estimativo indicando i costi massimi specifici per ogni tipologia di intervento.

Con il visto di conformità il professionista attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione.

Qualora tali costi siano maggiori di quelli ammissibili, la detrazione è applicata entro i limiti massimi.


L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono richiesti nelle seguenti ipotesi:


. dichiarazione presentata sulla base del modello pre-compilato

. dichiarazione per il tramite del sostituto d’imposta


Dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per il rilascio della suddetta documentazione sono sempre fiscalmente detraibili e godono della stessa aliquota associata alla detrazione per il bonus.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili anche le spese per asseverazione e visto sostenute nel periodo 12 novembre – 31 dicembre 2021, (periodo di vigenza del decreto anti-frodi, abrogato e trasfuso nella legge finanziaria 2022).


ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE


In alternativa alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi, è possibile optare per:


a) sconto in fattura: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dalla ditta/società che ha effettuato gli interventi.

Attraverso lo sconto in fattura il contribuente può riqualificare il proprio immobile pur non disponendo di liquidità immediata.

A sua volta il fornitore potrà scegliere se detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo corrispondente allo sconto concesso o se cedere il credito di imposta corrispondente.

Si noti che il fornitore non è obbligato a effettuare lo sconto: esso è semplicemente un’opzione consentita dalla legge al contribuente.

b) cessione del credito di imposta: cessione a terzi (ditta che ha eseguito i lavori oppure Poste, banche, intermediari finanziari, gruppi assicurativi) del credito di imposta corrispondente ai lavori detraibili.

Attraverso questo strumento è possibile riottenere immediatamente la liquidità utilizzata per pagare i lavori, senza attendere il decorso dei 4 anni in cui è possibile distribuire la detrazione.

Dal credito di imposta verrà detratta una somma, rappresentata dal corrispettivo della cessione (che è dunque a titolo oneroso).


LE NUOVE MISURE ANTI-FRODI


La necessità di intervenire sulle numerosi frodi legate ai bonus edilizi ha portato all’emanazione del "decreto frodi".

Le nuove misure si applicano a tutti i bonus edilizi che prevedono le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ne sono esclusi il bonus verde e il bonus mobili, in cui l’agevolazione è fruibile esclusivamente mediante la detrazione.

Ecco, in sintesi, le principali modifiche introdotte dal decreto:


1. possibilità di operare fino a tre cessioni del credito: le ultime due cessioni devono essere effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese assicurative

2. divieto di cessioni parziali: la cessione del credito deve avvenire per intero

3. introduzione del codice identificativo univoco: dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice, da comunicare in occasione di ogni cessione

4. inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni false: le sanzioni per false dichiarazioni o gravi omissioni vanno da 2 a 5 anni di reclusione e da € 50.000 fino a € 100.000 di multa

5. utilizzo dei crediti soggetti a sequestro penale: tali crediti possono essere utilizzati solo dopo la cessazione degli effetti penali del provvedimento

6. modifica dell’art. 316 bis del codice penale: sono perseguibili penalmente anche le malversazioni a danno di erogazioni pubbliche e non solo dello Stato; nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche vengono ricomprese anche le sovvenzioni, prima escluse.


MANTENIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF IN CASO DI RIVENDITA


Ai fini del mantenimento della detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica, in caso di rivendita la parte venditrice, con il consenso di parte acquirente, deve dichiarare espressamente in sede di stipula di riservare a proprio favore le detrazioni non ancora utilizzate.

In mancanza di espressa dichiarazione, il venditore perde definitivamente la possibilità di recuperare le suddette detrazioni.

Il venditore ha l'onere di produrre agli enti competenti la relativa documentazione.


IL DECRETO ENERGIA


Il d.l. “Energia” (d.l. 17/2022) ha apportato talune modificazioni inerenti alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nei bonus edilizi.

In primo luogo, i soggetti passivi dell’imposta gravante sul reddito delle società (IRES) e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza dal 1° maggio 2022



IL DECRETO AIUTI


Nel caso in cui fosse esaurito il numero delle possibili cessioni del credito, il decreto energia (d.l. 17/2022), aveva già ammesso un’ulteriore cessione, da parte delle banche, a favore dei soggetti con i quali queste avessero stipulato un contratto di conto corrente.

Il “decreto aiuti” (art. 14, comma 1, lett. b e c, d.l. 50/2022) è intervenuto in materia consentendo la cessione anticipata del credito da parte degli istituti creditizi ai clienti professionali privati che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo (senza facoltà di ulteriore cessione).

In sostanza il decreto aiuti ha specificato la natura dei soggetti cessionari del credito, attraverso un esplicito richiamo all’art. 6, comma 2-quinques, del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 19/E del 27 maggio 2022) si definiscono “professionali” i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti e in grado di valutarne correttamente i rischi.


RIFERIMENTI NORMATIVI


Dal momento della sua introduzione, nel 2020, il Superbonus ha subìto diverse modifiche.

Si indicano di seguito i riferimenti normativi utili per la ricostruzione dell’istituto:


* D.l. 34/2020 (decreto rilancio), «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

* Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, «Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti»

* L. 178/2020 (legge finanziaria 2021), «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023»

* D.l. 77/2021 (decreto semplificazioni-bis), «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

* L. 234/2021 (legge finanziaria 2022), «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

* Decreto MITE 14 febbraio 2022 (nuovo decreto massimali)

* D.l. 13/2022 (decreto frodi), «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»

* D.l. 17/2022 (decreto energia), «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»

* D.l. 50/2022, (decreto aiuti), «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

* Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E, «Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifica alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»


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